Lavori di somma urgenza e possibili variazioni di bilancio in esercizio provvisorio

4 Aprile 2022
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Le deroghe introdotte dal legislatore per i lavori pubblici di somma urgenza, qualora ne ricorrano i presupposti, autorizza l’ente ad effettuare variazioni di bilancio anche se in esercizio provvisorio. Sono queste, in sintesi, le indicazioni contenute nella deliberazione n.52/2022 della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

La domanda del Sindaco

A fronte di urgenti interventi di costruzione di loculi cimiteriali, finalizzati ad evitare danni di natura igienico-sanitaria, un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile effettuare le necessarie variazioni di bilancio anche in esercizio provvisorio, in ragione della in capienza delle relative risorse economiche, ad esempio utilizzando quote residuali di mutui contratti con la CDDPP derivanti da ribassi d’asta.

Esercizio provvisorio e somma urgenza

Premette il Collegio contabile come i principi contabili in merito all’esercizio provvisorio prevedono che “La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”. Nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore (…)”. In altri termini, per le spese in conto capitale esiste un regime derogatorio riguardo alla possibilità di impegnare spese in conto capitale ed operare le relative variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio, circoscritto, tuttavia, solamente all’effettuazione di “lavori pubblici di somma urgenza” o “altri interventi di somma urgenza” secondo le “modalità previste dalla specifica disciplina di settore”.

In merito alla disciplina di settore essa è contenuta nella normativa del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) che all’art. 163 prevede che “Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni”. A sua volta il nuovo comma 3 dell’art.191 del Tuel (modificato dalla legge di bilancio 2019) recita che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”. In altri termini, secondo le nuove disposizioni legislative, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi. In altri termini, la carenza dei fondi in bilancio costituisse una deroga alla disciplina ordinaria, una sorta di “autorizzazione” da parte del legislatore a derogare in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.

Pertanto, la giunta è tenuta a sottoporre al consiglio dell’ente, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), del TUEL, a prescindere dalla circostanza che il capitolo di spesa presenti o meno disponibilità finanziaria. Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell’organo esecutivo e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.

Conclusioni

Il Collegio contabile siciliano, pertanto, ha ritenuto che, una volta attivata la procedura secondo le indicate indicazioni legislativa, in sede di riconoscimento dei lavori di somma urgenza possano essere effettuate le relative variazioni di bilancio, anche nel caso i cui l’Ente versi in esercizio provvisorio.

 

 

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