Al fine del rimborso delle spese legali non è necessario che l’ente abbia accantonato una spesa pregressa o vi siano limiti con spese equivalenti negli anni precedenti. Inoltre, le disposizioni legislative non prevedono l’obbligo che l’ente si doti di un regolamento per disciplinare il rimborso. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.62/2022 della Corte dei conti della Lombardia.
Le disposizioni legislative
Il nuovo art. 86, comma 5, del Tuel, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 78/2015, dispone che:
“Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
- a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave”.
I dubbi del Sindaco
In merito alla corretta applicazione della normativa un Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili, la soluzione ai seguenti dubbi:
- Se sia condizione ostativa al riconoscimento del rimborso il fatto che nei bilanci degli anni precedenti dell’ente non sia stata prevista un’analoga spesa, con riferimento all’inciso “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
- Se sia condizione ostativa a riconoscimento del rimborso il fatto che l’ente non abbia adottato alcun regolamento ai sensi dell’art. 12, Legge n. 241/ 1990.
Sull’invarianza della spesa
Il Collegio contabile lombardo ha precisato come, in tema d’invarianza finanziaria della spesa, sia intervenuta la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.17/2021) risolvendo un contrasto tra le sezioni regionali di controllo, ha pronunciato il seguente principio di diritto “Il vincolo d’invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente”.
In altri termini, il concetto di neutralità finanziaria, dovrà essere valutato con riferimento al “bilancio complessivo dell’ente”, che, anche a seguito dell’applicazione della norma, deve restare in equilibrio dopo l’eventuale pagamento.
Pertanto, la risposta al primo quesito è positiva, non essendo necessario che l’ente abbia già in passato accantonato le risorse necessarie o che vi siano stati importi di rimborso equivalenti.
Il Collegio contabile ha precisato come tale spese possa seguire due distinte operazioni contabili.
La prima, seguendo il principio della contabilità armonizzata, implica che per le obbligazioni giuridiche passive, la registrazione che consegue al provvedimento d’impegno, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Nel caso di rimborso delle spese legali, pertanto, l’impegno contabile potrà avvenire solo al momento della richiesta del rimborso avanzata dall’amministratore richiedendo una sentenza favorevole e il mancato conflitto d’interessi con l’ente. In altri termini, prima della richiesta di rimborso, che integra la fattispecie che perfeziona l’obbligazione, il vincolo contabile cui è subordinato l’obbligo di registrazione dell’impegno, ex art. 183 TUEL, non può sorgere.
La seconda operazione contabile riguarda la possibilità dell’ente, a titolo prudenziale, ove abbia, verosimilmente, contezza del contenzioso che coinvolge i propri amministratori, di costituire un congruo accantonamento a fondo rischi, al fine di poter affrontare la futura spesa, garantendo, al contempo, il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di parte corrente.
Facoltà del regolamento
A prescindere sulla qualificazione giuridica di tale rimborso come “ausilio finanziario” con le relative conseguenze in termini di applicabilità dell’art. 12 della l. 241/1990, la risposta può trovare la sua naturale soluzione nella lettura dell’art. 86, comma 5, del TUEL, che tra i presupposti normativi legittimanti il pagamento non include l’adozione di un apposito regolamento. Tuttavia, ciò non esclude che l’Ente nell’esercizio della propria potestà normativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 del TUEL, fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, possa dotarsi di un apposito regolamento, con cui “autovincoli“ l’esercizio della propria discrezionalità tecnica.
Come risposta alla domanda posta dal Sindaco, il Collegio contabile conferma che il rimborso delle spese legali possa avvenire anche in assenza delle disposizioni regolamentari dell’ente.
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