Le delegazioni di pagamento costituiscono forme di garanzia verso terzi per operazioni di assunzione di mutui o altri prestiti, ai sensi dell’art. 206 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, per gli enti locali, la delegazione di pagamento si configura quale forma di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento di mutui e altri prestiti. Il rilascio di tale titolo giuridico esecutivo è esplicitamente riferibile ai mutui e ai prestiti e, quindi, non può essere utilizzato per altri scopi. Così si esprime la Corte dei conti – Sez. di controllo Calabria, che nel parere n. 153/08, ritiene che le delegazioni di pagamento possano essere rilasciate esclusivamente per le finalità di cui all’art. 206 del Tuel.
“La “delegazione di pagamento”… è un istituto che può essere utilizzato dagli enti locali esclusivamente per garantire prioritariamente e tassativamente i pagamenti inerenti al rimborso di mutui o altri prestiti espressamente consentiti dalle vigente normativa in materia di indebitamento.
In altre parole l’ente locale ha la facoltà di rilasciare “delegazione di pagamento”, però solamente ed esclusivamente per il pagamento delle “rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti” tassativamente indicate dalla norma, escludendo quindi che tale speciale ed eccezionale istituto possa essere esteso al pagamento di altre tipologie di spese….
In caso contrario si verrebbero a ledere i diritti degli altri creditori dell’Ente locale che non godrebbero di un’eguale garanzia di pagamento da parte dell’Ente locale medesimo.”.
Sulla stessa linea anche la Circ. del MEF 22/6/2007, n. 6301 che ha per oggetto la non applicabilita’ delle delegazioni di pagamento alle operazioni in derivati concluse da enti territoriali.
La suddetta circolare dispone in particolare: “Il testo unico degli enti locali, Capo III denominato Garanzie per mutui e prestiti, con l’art. 206 disciplina il rilascio della delegazione di pagamento quale forma di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti.
Il rilascio di tale titolo giuridico esecutivo e’ esplicitamente riferibile ai mutui e ai prestiti. Considerato che gli strumenti derivati, cosi’ come si evince dai punti 1 e 2 della presente
Circolare, non rientrano nella fattispecie dei mutui e prestiti ne’ tanto meno nell’accezione piu’ ampia della definizione di indebitamento, ne deriva che su tali prodotti non devono essere
rilasciate delegazioni di pagamento.”
La delegazione di pagamento contiene l’individuazione del creditore dell’Ente, gli importi con le rispettive scadenze di pagamento e va notificata al Tesoriere; per effetto della notificazione il tesoriere diventa soggetto responsabile in caso di mancato o ritardo nei relativi pagamenti.
Infatti, il successivo art. 220 del Tuel disciplina gli obblighi in capo al Tesoriere dell’Ente: esso “è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento”.
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