Come si fa il rendiconto consolidato, da allegare al rendiconto generale della gestione ex art. 227 del Tuel

29 Aprile 2022
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Innanzitutto, occorre precisare che il rendiconto consolidato (ex art. 227, comma 2 ter, del Tuel) è una cosa assai diversa dal bilancio consolidato (ex art. 233-bis del Tuel).

Diversi sono:

– le finalità e la capacità informativa,
– i principi e le modalità di redazione,
– la complessità,
– i soggetti tenuti all’obbligo di redazione,
– i tempi di approvazione,
– le sanzioni e le conseguenze in caso di inadempimento.

Il rendiconto consolidato è obbligatorio per tutti i Comuni ed è approvato dal Consiglio dell’Ente entro il 30 aprile di ciascun anno contestualmente al rendiconto generale della gestione (art. 227, comma 2 ter, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Il bilancio consolidato è, invece, obbligatorio per i Comuni con più di 5000 abitanti ed è approvato dal Consiglio dell’Ente entro il 30 settembre di ciascun anno, ai sensi degli artt. 151, comma 8 e 233 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Con riguardo ai principi, alle regole e alle modalità di redazione, vi sono altri aspetti differenti:

1) RENDICONTO CONSOLIDATO

– in fase di rendicontazione generale, risponde all’esigenza di assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione dell’Ente, compresi quelli dei propri organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi (art. 152, comma 2, del Tuel);

– è approvato contestualmente al rendiconto generale della gestione dell’Ente (art. 227, comma 2 ter, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);

– le modalità di redazione sono stabilite dall’art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

– “è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni” (art. 11, comma 9, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118);

– al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g) dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi.

Al fine di consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato nei tempi previsti dalla legge, l’Ente disciplina con regolamento tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali (art.11, comma 9, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

2) BILANCIO CONSOLIDATO

– Il bilancio consolidato è redatto sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118;

– il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti (art. 11 bis D. Lgs. 23/6/11, n. 118);

– “Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.
Gli enti … redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

– il bilancio consolidato si basa, altresì, sulla preventiva definizione di “Gruppo Ente locale” e dell’”area di consolidamento” (Punto 2, del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

Quindi, riepilogando gli elementi caratterizzanti la differente natura dei due documenti:

1) il rendiconto consolidato è uno strumento molto più semplice del bilancio consolidato, poiché considera solamente le risultanze della contabilità finanziaria (conto del bilancio dell’Ente) aggiungendo le risultanze degli organismi strumentali;2) il bilancio consolidato è uno strumento complesso che deriva dalla contabilità e dai bilanci economico-patrimoniali dell’Ente, delle società e degli altri organismi partecipati; per la sua redazione è presisto un apposito Principio contabile allegato al D. Lgs. 118/2011 (All. n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).

Sotto il profilo operativo permane la criticità dei tempi stretti previsti dal Legislatore: è difficile entro il 30 aprile dell’anno successivo poter disporre dei bilanci degli organismi partecipati in tempo utile per poterli inserire nel processo di rendicontazione dell’Ente. Anche sotto il profilo delle sanzioni, vi sono alcune differenze.

Per l’inadempimento dell’approvazione del rendiconto consolidato non vi sono sanzioni specifiche, fermo restando l’irregolarità derivante dal mancato rispetto di un obbligo di legge. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, invece, l’art. 9, commi 1-quinquies e octies, del D.L. n. 113/2016 prevedono che in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei bilanci preventivi (dal bilancio preventivo 2017), dei rendiconti (dal rendiconto 2016) e del bilancio consolidato (dal bilancio consolidato 2016), nonché del termine di 30gg per l’invio alla banca dati delle P.A., ex art. 13 della legge n. 196/2009 si applichi il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino all’adempimento stesso. Effettuare assunzioni in mancanza dell’approvazione del bilancio consolidato, costituisce danno erariale. Vedasi Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le Marche, sentenza n. 41 del 11 maggio 2020.

 

 

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