Ripiano anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario. Deliberazione consiliare e parere del revisore

16 Maggio 2022
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Un ente locale, a fronte di una entrata straordinaria, ha anticipato il rientro trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, dandone conto nella relazione al conto consuntivo. La Corte dei conti dell’Abruzzo (deliberazione n.108/2022), pur evidenziando come, la modalità di evidenziazione del completo recupero del disavanzo non risulta pienamente conforme ai principi fissati dai giudici contabili, in quanto avrebbe richiesto l’adozione di un’apposita delibera consiliare, corredata dal parere dell’Organo di revisione, tuttavia, anche la modalità adottata dal Comune in esame si ritiene possa risultare ex post comunque idonea ad assicurare la certezza dell’avvenuto ripiano, essendo inserita in un atto, che appare essere stato sottoposto anche a parere dell’Organo di revisione.

La verifica

Nella verifica dei risultati dei conti consuntivi 2019 e 2020, il magistrato istruttore ha chiesto chiarimento ad un ente locale, delle motivazioni per cui la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, a seguito del passaggio alla contabilità armonizzata, non fosse stata ripianata nei rispetti bilanci.

La risposta dell’ente locale

Il Segretario comunale ha evidenziato come, grazie ad una entrata straordinaria di consistente importo, relativo ad un contributo regionale per i trasporti urbani relativo ad anni pregressi ma erogato in unica soluzione nell’anno 2018, è stata destinata nel conto consuntivo 2018 al recupero anticipato del disavanzo, consentendo in tal modo di ripianare integralmente le quote di disavanzo residue inizialmente ripartite in quote uguali in un periodo di trent’anni. Di tale recupero, ha precisato il Segretario, ne veniva dato atto nella relazione al rendiconto 2018.

Le indicazioni del Collegio contabile

A dire dei giudici contabili abruzzesi, la modalità di evidenziazione del completo recupero del disavanzo non risulta pienamente conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza contabile, che ha richiesto l’adozione di un’apposita delibera consiliare, corredata dal parere dell’Organo di revisione. Tale delibera, infatti, è finalizzata a far emergere l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011 e dell’art. 2 del d.m. 2 aprile 2015.

Tuttavia, anche la modalità adottata dal Comune in esame si ritiene possa risultare ex post comunque idonea ad assicurare la certezza dell’avvenuto ripiano, essendo inserita in un atto, che appare essere stato sottoposto anche a parere dell’Organo di revisione.

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