Caro materiali, se l’ente non ha i soldi i tempi si allungano

ItaliaOggi
17 Giugno 2022
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di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi – 17/06/2022) – In collaborazione con Mimesi s.r.l. 

E’ uno dei problemi più spinosi posti dal meccanismo delineato dal decreto “aiuti” per consentire di fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi delle materie prime e arginare il conseguente rischio di “fermo” dei cantieri. L’art. 26 del d.l. 50/2022 ha introdotto un nuovo meccanismo compensativo, che opera solo per lavorazioni eseguite nell’anno 2022 e solo per gli appalti il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 31 dicembre 2021. L’adeguamento prezzi avviene attraverso gli stati di avanzamento lavori (Sal) riferiti alle lavorazioni eseguite nel 2022. Per il solo anno 2022 i Sal sono determinati e successivamente liquidati applicando prezzari aggiornati infrannualmente – entro il 31 luglio 2022 – in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale. All’aggiornamento devono provvedere le regioni, ma in caso di inadempienza alle stesse si sostituiscono entro i successivi quindici giorni (quindi entro il 15 agosto 2022) le competenti articolazioni territoriali del Mims, che vi provvedono sentite le regioni, in attuazione di specifiche Linee guida di cui all’articolo 29, comma 12 del decreto legge 4/2022, attualmente non ancora adottate anche se la scadenza per l’adozione era il 30 aprile 2022.

I maggiori importi dei corrispettivi determinati sulla base dei prezzari aggiornati vengono riconosciuti agli appaltatori (la norma non estende questa disposizione ai subappaltatori) nella misura del 90% (il che significa che resta a carico dell’appaltatore il differenziale del 10% dell’incremento prezzi). Per fare fronte ai maggiori costi devono essere utilizzate nell’ordine: – “nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte Salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento” – “le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti”- “le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e peri quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesae nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto” . In caso di insufficienza delle risorse di cui sopra alla copertura degli oneri, si provvede a valere su due specifici Fondi: uno per gli interventi finanziati con Pnrr/Pnc ed uno per tutti gli interventi diversi. È previsto che il certificato di pagamento sia emesso (se possibile) contestualmentee comunque non oltre cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento effettivo deve essere effettuato entro trenta giorni dall’adozione dello stato di avanzamento lavori, a meno che non sia stato pattuito nel contratto un termine diverso, comunque non superiore a sessanta giorni (termini stabiliti in via ordinaria dall’art. 113 – bis del dlgs 50/2016, che viene esplicitamente richiamato).

Nel caso (non infrequente) di insufficienza delle risorse presenti nel bilancio dell’ente e quindi di ricorso ad uno dei due Fondi speciali, i 30 giorni per il pagamento decorrono dal trasferimento delle risorse dai Fondi. In tal caso, quindi, le imprese dovranno attendere i tempi (non brevi) di acquisizione e evasione delle richieste di contributo da parte dello Stato. Doppio binario sull’Iva Mentre le compensazioni sono escluse dall’imposta, l’adeguamento prezzi previsto dal decreto “aiuti” sembra rientrare nel relativo campo di applicazione. Le compensazioni economiche ricevute dall’appaltatore a fronte del “caro materiali” pongono il problema di quale sia il corretto trattamento fiscale. Secondo l’indirizzo fornito dall’Agenzia delle entrate al Mims si escluderebbe l’applicazione dell’Iva sugli importi riconosciuti ai sensi dell’art.1-septies, del dl 73/2021 che, “in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica”, si configurerebbero quali «mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’Iva». Pertanto, l’erogazione di tali somme non integra il presupposto oggettivo ai fini dell’Iva, ai sensi dell’art.3 del dpr 633/1972, essendo dette somme erogate dal Mims in assenza di alcuna controprestazione.

* Articolo integrale pubblicato sul Italiaoggi del 17 giugno 2022.

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