di LUIGI OLIVERI (01/07/2022 – ItaliaOggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
La risposta ai dubbi degli operatori degli enti legati alla data di fine giugno per l’adozione
Con il rinvio della scadenza, il Piano va a fine novembre
Con il rinvio della scadenza dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 luglio 2022 (si veda ItaliaOggi del 29/6/2022) slitta fino a novembre l’attivazione del Piao. In assenza delle norme attuative del Piano integrato di attività e organizzazione, le amministrazioni non possono che adottare, nei termini previsti, tutti i piani esistenti, necessari per la legittimità della loro azione amministrativa, alla luce della disciplina normativa oggi vigente (sull’argomento segui il corso di formazione maggioli: “L’impatto del PIAO sugli adempimenti degli uffici finanziari degli Enti Locali – Prime indicazioni operative” del prossimo 7 luglio) . Molti operatori negli enti locali si chiedono se debbano adottare il Piao entro la scadenza del 30 giugno. Purtroppo, a questa domanda non di rado si accompagna anche una rischiosissima inerzia nella redazione dei piani che dovrebbero essere assorbiti dal nuovo strumento. La risposta da dare è decisamente negativa: gli enti locali non sono tenuti in alcun modo ad approvare il Piao entro la scadenza del 30 giugno. Mancano, infatti, presupposti operativi fondamentali. In primo luogo, non è ancora approdato in Gazzetta Ufficiale il dPR attuativo dell’articolo 6, comma 5, del d.l. 80/2021, il cui compitoè individuare i piani sostituiti dal Piao. Il dPR è stato approvato il 31 maggio scorso, ma ancora non ha efficacia giuridica. In secondo luogo, è ancora di là da venire anche il Decreto Ministeriale previsto dal comma 6 dell’articolo 6 del d.l. 81/2021, il cui compito è adottare il piano-tipo (a ben vedere, le amministrazioni diverse dagli enti locali entro il 30 giugno sono chiamate ad adottare il Piao praticamente alla cieca). In ogni caso, lo schema del Decreto Ministeriale, approvato ancora lo scorso inverno dalla Conferenza Unificata, reca all’articolo 8, comma 3, la previsione a mente della quale “in sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”. Dunque, anche fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale tale DM, per le amministrazioni locali l’adozione del Piao, come detto, scade al prossimo novembre 2022. E’ evidente che si tratta di un termine ultimo e nulla vieta di adottare il Piao prima di novembre. Tuttavia, per le amministrazioni locali in particolare si pongono rilevanti problemi di coordinamento in particolare tra Piao, Dup (documento unico di programmazione, contenente gli indirizzi programmatici fondamentali per il bilancio ed il successivo triennio) e Peg (piano esecutivo di gestione). Il Dup è il presupposto del bilancio di previsione ed il Peg è, sul piano contabile, la sua disaggregazione. In effetti, approvare il Piao senza bilancioe consolidamento di Dup e Peg è un controsenso e lo slittamento di 4 mesi dal termine di approvazione del bilancio di previsione ha un senso.
Già lo slittamento del Piao a fine giugno, che ha indotto moltissime amministrazioni a sospendere le attività pianificatorie sostituite, è un controsenso, perché programmare la gestionea metà anno è sostanzialmente privo di utilità gestionali concrete. Un comportamento operativo e gestionale saggio avrebbe dovuto consigliare alle amministrazioni locali di adottare da subito, in assenza di operatività ed efficacia dei provvedimenti alla base del Piao, tutti i piani da esso sostituiti, nei termini previsti ordinariamente dalle norme, e in particolare il piano triennale anticorruzione e trasparenza e quello dei fabbisogni del personale. In quanto al Peg, condizionato anche dal bilancio, occorre ricordare quanto previsto dalla normativa vigente: essa ne impone l’adozione anche in assenza del bilancio di previsione, poichè l’articolo 5, comma 1-ter, del d.lgs 150/2009, dispone che “nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa”. Norma pensata esattamente allo scopo di consentire di dare avvio alla gestione anche con una programmazione provvisoria. In ogni caso, approvare il Piao a novembre o, comunque, in autunnoè davvero operazione priva di ogni utilità. Gli enti locali che non abbiano provveduto è bene adottino i piani sostituiti dal Piao; dovrebbe risultare chiaro che una volta adottati gli atti di programmazionea legislazione vigente, non abbia alcun senso sostituirli a novembre col Piao, che non è comunque condizione di efficacia dei loro contenuti.
Articolo integrale pubblicato sul Italiaoggi del 1° luglio 2022
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