Il consigliere comunale può inserirsi nel procedimento di controllo attraverso segnalazioni rivolte alla sezione regionale della Corte dei conti, in particolare nella fase istruttoria del controllo de quo, al fine di consentire alla sezione di acquisire ogni informazione utile per l’esercizio completo, obiettivo e imparziale delle sue attribuzioni: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana nella recente deliberazione n. 103/2022/PRSP, depositata lo scorso 17 giugno, confermando un proprio precedente (delib. n. 96/2022/PRSP).
La ragione è semplice: l’attribuzione delle funzioni di controllo alla magistratura contabile (che trova diretto fondamento nell’art. 100 Cost.) garantisce non solo la persona giuridica-Ente locale ma anche le comunità locali rappresentate e amministrate.
In passato, tuttavia, era stato chiarito che lo scambio di note interne (nella fattispecie tra organo di revisione e giunta comunale) sui criteri di formazione del rendiconto della gestione (e dei suoi fondi accantonati in particolare) non poteva essere preso in considerazione dalla Corte “in quanto si tratta di un confronto tra organi interni dell’ente (di governo, di gestione e di controllo), non ancora sfociato nell’atto formale previsto dal legislatore quale documento dell’ente idoneo a dare rappresentazione dei risultati della gestione e dei saldi e cioè il Rendiconto della gestione (…)” (sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, delib. n. 28/2022).
Nel caso specifico, i giudici hanno preso in esame quanto segnalato dal consigliere comunale, in quanto detta segnalazione si riferiva a presunte irregolarità relative all’atto oggetto di controllo delle misure correttive richieste dalla Corte e non concernente profili infraprocedimentali interni all’Ente non sindacabili.
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