Disco verde all’accordo dell’ente locale sui propri tributi in caso di ristrutturazione dei debiti

15 Luglio 2022
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L’ente non solo ha la possibilità di addivenire ad una transazione sui tributi locali amministrati dalle Agenzie fiscali, ma è possibile anche un Comune dare il proprio assenso ad un accordo avente ad oggetto crediti tributari con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti (art.182-bis del RD n.267/1942). Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.64 della Corte dei conti dell’Umbria.

La domanda del Sindaco

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili che, risultando creditore di tributi afferenti all’IMU nei confronti di una società in liquidazione, la quale ha manifestato l’intendimento di presentare all’Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Considerato che i crediti de quibus sono rappresentati da IMU, si chiede di sapere,  se sia ammissibile aderire siti oggettivi, alla stipula di un accordo ex artt. 182-bis e 182-ter della legge fallimentare.

La risposta del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili la richiesta dell’ente locale si riferisce a due distinte fattispecie normative.

Da un lato l’art.182-bis della citata legge prevede che “l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore relazione redatta da un professionista, designato dal debitore […]”.

L’art.182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 disciplina, invece, l’ipotesi della transazione fiscale che consente alle imprese di ristrutturare i debiti aventi natura tributaria e contributiva. Con particolare riguardo ai debiti tributari, la disposizione fa espressa menzione “dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”, mentre non contiene alcun riferimento ai crediti tributari gestiti direttamente dagli Enti Locali. Tali crediti risultano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’istituto in parola e assoggettabili esclusivamente alla disciplina generale del concordato preventivo ex artt. 160 e seguenti del citato R.D. n. 267/1942 o, in alternativa, agli accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del richiamato art. 182 bis del medesimo testo normativo.

Pertanto, posta la non applicabilità al Comune istante dell’inapplicabilità della transazione fiscale, gestendo in via diretta i tributi, resta invece consentita la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Infatti, se la norma non permettesse Se non si ammettesse la riduzione percentuale dei crediti fiscali, diversi da quelli oggetto di transazione ex art. 182 ter , l’obiettivo sarebbe facilmente disatteso perché il carico tributario da pagare integralmente potrebbe comunque risultare in molti casi, non sostenibile. In ogni caso, Da sottolineare, infine, come l’eventuale accordo con il debitore per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis corrisponda ad una attività della Pubblica Amministrazione vincolata all’interesse pubblico e che trova espressione nella convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni.

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