di LUIGI OLIVIERI (ItaliaOggi – Luigi Oliveri) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
Il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) per gli enti locali presenta il problema di individuare il soggettoo i soggetti competenti a formularne la proposta assumendo le relative responsabilità. Il DM 30 giugno 2022 all’art. 11 si esprime sull’organo competente ad approvarlo, stabilendo che sia la giunta. Il Piao viene definito nei documenti di presentazione e nei tutorial elaborati da Palazzo Vidoni, oltre che dalla letteratura formatasi in questi mesi, come documento unico di programmazionee governance. Edè proprio questa l’origine dei problemi, molto difficili da risolvere. Il Piao, ad esempio, deve contenere la programmazione triennale dei fabbisogni del personale, che, tuttavia, il dlgs 267/2000 qualifica come elemento costituente del Documento Unico di Programmazione (Dup), presupposto pianificatorio obbligatorio per il bilancio di previsione, di competenza del consiglio. Ma, allora, a chi compete la pianificazione dei fabbisogni? Al consiglio, come dispone il Tuel, o alla giunta? La circostanza che sia un decreto ministeriale ad ingerirsi nelle competenze degli organi di governo locali, materia che l’art. 117, co. 2, lett. p), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva della legge statale non giova certo alla chiarezza. Né la risposta semplicistica che il programma triennaleè approvato sia dal consiglio in sede di Dup, sia dalla giunta in sede di Piao, soddisfa: le competenze tra questi organi sono separate e non esercitabili congiuntamente.
L’art. 101 del Ccnl 17/12/2020, sia pure ingerendosi in una materia non di competenza negoziale, stabilisce che sia del segretario comunale “la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale” nei comuni fino a 100.000 abitanti ed in assenza del direttore generale. Mentre è esclusiva responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione (che negli enti locali è ordinariamente il segretario comunale) la proposta del connesso piano triennale. Il dpr 81/2022 dispone che per gli enti locali il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativoe il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel Piao. Se non vi è il direttore generale, che tutto possa essere ascritto alla responsabilità della proposta del segretario comunale, laddove questo sia anche responsabile della prevenzione della corruzione, può anche funzionare. Laddove, invece, nell’ente vi siano distinte figure di direttore generale, responsabile della prevenzione della corruzione e di segretario comunale, ciascuna di esse, ai sensi della vecchia normativa, disporrebbe di competenze e responsabilità autonome. Una volta, tuttavia, che la pianificazione si unifica nel Piao, va redatto un documento unificato. Il che pone un problema organizzativo: la riconduzione sotto un unico coordinamento della programmazione compresa nel nuovo documento. Tuttavia, il responsabile della prevenzione della corruzione deve restare autonomo da qualsiasi interferenza; mentre il direttore generale dovrebbe, col Piao, comunque farsi coordinare dal segretario per le sezionie sottosezioni non di sua spettanza, nonostante il Tuel disponga la separazione ed autonomia dei ruoli. La firma congiunta nella proposta di Piao da parte di più soggetti anche in questo caso non è una soluzione: se fosse riferita all’intero piano sarebbe un’assunzione di responsabilità più estesa della sfera ammessa dalla norma; se fosse limitata ad una certa sotto sezione, certificherebbe la natura del Piao come documento unico solo formale, ma nella sostanza come contenitore di piani che restano autonomi tra loro.
*Articolo integrale pubblicato sul Italiaoggi del 15 luglio 2022
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