Il piano di riequilibrio vincola le future gestioni dell’Ente locale

23 Settembre 2022
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L’ampiezza del tempo di esecuzione del piano, che può anche essere ventennale, vincola le future gestioni e, pertanto, la graduazione della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e del finanziamento dei debiti fuori bilancio deve privilegiare i primi anni del percorso di riequilibrio, e preferibilmente quelli residui di attività della consiliatura e, comunque, i primi cinque anni: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, nella delib. n. 48/2022/PRSP, depositata lo scorso 15 settembre.

Il pensiero dei giudici contabili liguri conferma quanto già evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 5/2018, nella quale era stato affermato che “bisogna tener conto che le previsioni – in quattro, dieci, quindici e venti anni – esprimono un’anticipata programmazione finanziaria dei futuri esercizi nella misura in cui essi sono interessati dal piano di rientro e che, le stesse, vincolano l’ente ad attuarlo in virtù del fatto costitutivo, rappresentato dall’approvazione del piano”.

In argomento è utile ricordare anche la delib. n. 60/2021/PRSP della Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Lazio, secondo cui il piano di riequilibrio finanziario pluriennale “determina un auto-vincolo sul successivo ciclo di bilancio, limitando la discrezionalità allocativa negli esercizi successivi”.

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