Nell’affidamento di incarichi esterni l’accertamento dell’assenza di professionalità interne deve essere inserita nella determina

13 Ottobre 2022
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L’incarico di consulenza, affidato a dipendente pubblico posto in aspettativa, pur rispettando in pieno le disposizioni normative e le indicazioni della giurisprudenza contabile, non ha rispettato il principio della verifica dell’autosufficienza amministrativa, ritenendo non sufficiente la verifica della mancanza di professionalità interne a seguito della conferenza dei dirigenti, senza che tale motivazione sia stata inserita nella determina di affidamento. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.125/2022) a seguito della verifica degli affidamenti esterni disposti da un ente locale, secondo la quale l’assenza di professionalità interne deve essere indicata ex ante nella determina di affidamento dell’incarico e non prodotto ex post a seguito della richiesta del magistrato istruttore.

La procedura

In sede di verifica di un incarico professionale, da espletarsi nella forma della collaborazione autonoma, per consulenza specialistica di natura tecnica in materia urbanistica, la scelta dell’ente a seguito di procedura comparativa è caduta su un dipendente pubblico in aspettativa ai sensi dell’art.18 della legge n.183 del 2010 secondo cui “I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali … non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165”. Dopo effettiva verifica della dichiarazione dell’aspettativa da parte del dipendente l’amministrazione affidava l’incarico seguendo il seguente iter:

  • l’incarico è stato conferito a seguito di procedura comparativa avviata con l’avviso di selezione per titoli, curriculum e colloquio;
  • l’avviso recava: la descrizione dettagliata dell’esigenza temporanea da soddisfare; le competenze professionali richieste, oltre che la puntuale indicazione della durata e del compenso previsto per l’incarico da conferire; è stato reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Web dell’ente nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi – Avvisi pubblici” per 15 giorni consecutivi (durata da ritenersi congrua, secondo gli indirizzi della giurisprudenza consolidata);
  • nel programma triennale degli incarichi esterni risultava indicato l’incarico professionale di consulenza e per lo stesso, inoltre, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti;
  • l’incarico è stato conferito con la determina dirigenziale all’unico professionista architetto che ha presentato domanda di partecipazione, ritenuto idoneo, come si evince dai verbali della procedura valutazione trasmessi, all’esito della verifica preliminare, sulla base dei titoli posseduti e del curriculum, del possesso dei requisiti di qualificazione professionale e culturali predeterminati dall’avviso pubblico e del successivo colloquio volto all’approfondimento delle esperienze professionali già dichiarate nel curriculum;
  • l’ente locale ha inviato la documentazione attestante le verifiche effettuate, presso l’amministrazione di appartenenza del professionista individuato, sull’effettiva concessione dell’aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 18 L. 183/2010;
  • il contratto/disciplinare di incarico sottoscritto con il professionista contiene previsioni puntuali sulla definizione dell’oggetto della prestazione, sulla durata e sul compenso, che risultano conformi a quanto stabilito in merito negli atti della procedura di conferimento di incarico;
  • risultano assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013.

Le indicazioni dei giudici contabili

Dall’esame della documentazione, pur emergendo il generale rispetto dei requisiti e procedure di legge, il Collegio contabile ha riscontrato la mancata dimostrazione documentale del previo accertamento, da parte dell’ente locale, dell’impossibilità di utilizzare risorse interne per la prestazione oggetto dell’incarico di consulenza.

A dire dell’ente, ai fini dell’accertamento della mancanza di risorse interne da impiegare per le prestazioni oggetto dell’incarico, è stata effettuata una ricognizione in sede di coordinamento dei dirigenti risultando la non disponibilità di tale particolare competenza e professionalità all’interno dell’Ente.

Il Collegio contabile, dopo aver evidenziato che la verifica della mancanza di professionalità interne per l’assolvimento dell’incarico di consulenza attribuito all’esterno, è la condizione preliminare fondante il ricorso stesso all’esterno. Nel caso di specie, le motivazioni avrebbero dovuto essere contenute nella determinazione del conferimento dell’incarico e non già fornite ex post quale chiarimento al magistrato istruttore. Inoltre, ai fini del controllo con le attività regolamentari dell’ente sul conferimento di incarichi esterni le stesse appaiono non rispettose dei principi stabiliti da tempo dalla magistratura contabile, invitando l’ente al loro adeguamento entro il termine di sessanta giorni.

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