La durata della consulenza al professionista esterno deve essere certa

8 Novembre 2022
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Pur avendo rispettato i principi per l’affidamento di incarichi esterni, una Unione dei comuni ha sottoposto l’incarico, riguardante una consulenza in tema di razionalizzazione delle società partecipate, all’approvazione da parte dell’amministrazione. Tale inciso, a dire della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n. 140/2022), è da considerarsi illegittimo in quanto, in caso di mancata approvazione della relazione da parte dell’ente, il contratto resta in essere e, pertanto, potrebbe essere richiesto al professionista di proseguire lo svolgimento dell’attività, verificandosi di conseguenza il protrarsi dell’attività di consulenza per un periodo di tempo imprecisato, e ciò in violazione dell’obbligo della preventiva determinazione della durata dell’incarico previsto dal comma 6, lett. d), dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001.

La procedura

A seguito di verifica del contratto di consulenza affidato a professionista esterno per la razionalizzazione delle società partecipate, l’ente ha condotto il seguente iter:

  • l’incarico è stato conferito a seguito di procedura comparativa avviata con l’avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale finalizzato alla produzione di uno studio e alla consulenza relativi alla razionalizzazione della società partecipata;
  • l’avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e nella sezione Bandi di concorso/Altre selezioni del sito internet dell’Ente;
  • risulta acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti;
  • l’incarico oggetto di esame è previsto nel programma triennale degli incarichi esterni;
  • l’incarico è stato conferito al professionista collocato primo nella graduatoria finale, predisposta, in base ai punteggi attributi alla valutazione dei curricula pervenuti secondo i criteri prestabiliti dall’avviso pubblico, dalla commissione esaminatrice appositamente nominata;
  • il contratto/disciplinare di incarico, sottoscritto con il professionista contiene previsioni puntuali sulla definizione dell’oggetto della prestazione, che dovrà concludersi con la consegna di una relazione dettagliata sulle attività di analisi condotte, le evidenze analitiche emerse e le conclusioni raggiunte in merito all’ipotesi che meglio risponde alle esigenze dell’Ente all’interno del quadro normativo e fiscale vigente nell’ambito degli scenari alternativi per la razionalizzazione da consegnare entro 30 giorni (differibili di ulteriori 15 giorni su richiesta motivata del professionista) dalla sottoscrizione del contratto;
  • risultano assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013.

L’analisi della procedura

Il Collegio contabile pur prendendo atto dell’iter seguito dall’Ente per l’incarico oggetto di verifica, ha chiesto all’ente se sia stata preliminarmente verificata l’impossibilità di espletamento da parte di professionalità interne all’ente, rappresentando questo un prius logico necessario, da utilizzarsi dall’amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l’incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere all’adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume. Nel caso di specie l’ente ha dimostrato, anche a seguito della verifica nella riunione con i dirigenti, la mancanza di professionalità interdisciplinari al proprio interno.

La criticità, tuttavia, è rappresentata dal contratto stipulato con il professionista scelta nella procedura comparativa, secondo cui “il contratto di incarico decorre dalla firma del disciplinare di incarico e termina con l’avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione della Relazione” fermo restando l’obbligo della consegna della medesima entro 30 giorni dalla stipula, fatta salva la possibilità per la figura professionale di usufruire, motivandone le ragioni, di un ulteriore maggior termine di 15 giorni.

Nel caso di specie, a dire del Collegio contabile, l’Unione ha inteso legare il termine di durata dell’incarico all’approvazione della relazione che il professionista è tenuto a consegnare come risultato della propria attività, tuttavia, senza indicare, nemmeno via presuntiva, una data entro la quale si prefigge di effettuare la suddetta approvazione. Ne deriva che, fino al momento in cui l’Unione non provvederà ad approvare la relazione che il professionista è tenuto a consegnare, il contratto resta in essere e, pertanto, potrebbe essere richiesto al professionista di proseguire lo svolgimento dell’attività, verificandosi di conseguenza il protrarsi dell’attività di consulenza per un periodo di tempo imprecisato.

In questo caso, continua il Collegio contabile, la clausola contrattuale si pone in contrasto con l’obbligo della preventiva determinazione della durata dell’incarico previsto dal comma 6, lett. d), dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001. Ricorda la Sezione regionale di controllo come, la predeterminazione della durata dell’incarico rappresenta un parametro in base al quale è possibile verificare il rispetto del presupposto di legittimità dell’incarico rappresentato dal carattere di temporaneità.

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