Motivazione rafforzata se il consulente è privo di laurea

22 Novembre 2022
Modifica zoom
100%
Non è sufficiente che il consulente del Sindaco sia stato assistente parlamentare, per le relazioni istituzionali al Parlamento Europeo e all’Assemblea della Regione, per sopperire alla mancanza della laurea. In altri termini, non è sufficiente per il conferimento dell’incarico fare riferimento nelle motivazioni di una vuota (e peraltro scarna) elencazione o di esperienze concrete o di titoli, ma l’ente deve dimostrare il percorso logico che ha condotto l’Amministrazione ad associare l’utilità ricercata dalla stessa ad un determinato soggetto con un certo profilo professionale. Sono queste le motivazioni contenute nella deliberazione n.200/2022 della Corte dei conti della Regione Siciliana.

Il fatto

A seguito dei controlli dei magistrati contabili sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza conferiti da un ente locale,  il magistrato istruttore si è soffermato sull’incarico di consulente nei confronti di un soggetto privo della laurea, chiedendo a tal fine le necessarie giustificazioni. La questione è giunta davanti al Collegio contabile in ragione delle disposizioni normative, di cui all’art.7, comma 6, del d.lgs. 165/01 che prevedono, tra l’altro, che il soggetto esterno cui si conferisce l’incarico deve essere una figura altamente qualificata, è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa. In modo non diverso la normativa della legge siciliana, prevede che la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere “ampiamente motivato” il conferimento dell’incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo.

In riscontro alla richiesta l’ente locale ha precisato che le conoscenze specifiche possedute dal professionista sono attinenti al tipo di attività professionale oggetto dell’incarico, come acquisite nel corso della propria esperienza professionale. Infatti, dal Curriculum presentato, risulta, che egli abbia già svolto funzioni di Esperto del Sindaco presso il medesimo comune, di essere stato Consulente del Vice-Presidente dell’ARS, nonché Assistente parlamentare al Parlamento Europeo per curare le relazioni istituzionali e di supporto del parlamentare eletto.

La decisione

Per il Collegio contabile le precisazioni dell’ente non superano le criticità riscontrate. In altri termini, in caso di nomina di un soggetto sprovvisto di laurea, “l’atto di conferimento dell’incarico deve essere ampiamente motivato”, il che significa che da tale provvedimento si deve potere cogliere il percorso logico che ha condotto l’Amministrazione ad associare l’utilità ricercata dalla stessa ad un determinato soggetto con un certo profilo professionale, non limitandosi ad una vuota (e peraltro scarna) elencazione o di esperienze concrete o di titoli. D’altra parte la stessa Consulta, con sentenza n. 70/2022, per quanto attiene alla figura dell’esperto del Sindaco, ha ribadito che, la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere “ampiamente motivato” il conferimento dell’incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo. Risulta insita, infatti, nel rapporto di prestazione d’opera, con particolare riferimento alla P.A., in cui vige il principio di “autorganizzazione“, la natura altamente qualificata della prestazione richiesta e la comprovata specializzazione anche universitaria che deve possedere l’incaricato. La giurisprudenza ha precisato che la locuzione “particolare e comprovata specializzazione universitaria deve essere interpretata nel senso del possesso di conoscenze specialistiche equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario basato, peraltro, su conoscenze specifiche inerenti al tipo di attività professionale, oggetto dell’incarico. Inoltre, poiché la specializzazione deve essere comprovata, essa deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull’esame di documentati curriculum. Il mero possesso formale di titoli non sempre è necessario o sufficiente a comprovare l’acquisizione delle richieste capacità professionali” (tra le tante, Sez. controllo Lombardia, del. nn. 37/2009, 28/2008 e 123/2012).

Il Collegio contabile, a fronte delle citate criticità ha invitato l’ente ad adottare gli opportuni provvedimenti per conformare la propria attività alla legge in materia di affidamento di incarichi, dando riscontro delle iniziative conseguentemente assunte.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento