Incentivi tecnici non erogabili per le attività amministrative svolte dagli uffici finanziari

24 Novembre 2022
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Gli incentivi tecnici, introdotti dall’art.113 del d.lgs. 50/2016, sono tesi a remunerare il personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto. Si tratta di un elenco tassativo di attività incentivabili, con la conseguenza che le attività svolte dagli uffici finanziari per l’accensione del mutuo per la realizzazione delle opere pubbliche, non può rientrare tra le attività incentivabili, mentre è oggetto d’incentivazione la partecipazione dei dipendenti, mediante svolgimento di specifiche funzioni tecniche o amministrative, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento alle spese per investimenti. Sono queste le indicazioni contenute nel parere, a firma del Presidente, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sollecitata da un ente locale.

La richiesta di parere

Un ente locale ha chiesto la legittimità dell’erogazione degli incentivi tecnici di cui all’art.113 del d.lgs. 50/2016, anche alle attività amministrative svolte dall’ufficio ragioneria e, in particolare, per la fase amministrativa legata all’attivazione e conclusione del mutuo dell’opera pubblica da appaltare. In altri termini se, all’interno delle funzioni amministrative, le attività svolte e collegate ai lavori pubblici, possono essere considerate anche quelle svolte dagli uffici finanziari.

Il parere dell’ANAC

A dire del Presidente gli incentivi tecnici sono rivolti a remunerare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, ai sensi del comma 2 dell’art.113 del Codice dei contratti, esclusivamente per le seguenti attività: programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione e collaudo tecnico amministrativo, verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Per queste attività, al fine della remunerazione al proprio personale partecipante, sono necessari due passaggi obbligatori, ossia la previa adozione del regolamento dell’ente e la contrattazione dei criteri definiti in contrattazione decentrata. Pertanto, rispetto ai precedenti incentivi di progettazione, il legislatore ha ampliato in modo innovativo gli incentivi erogabili al personale coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto.

Il Ministero delle infrastrutture (parere del 30/08/2022 n.1483) ha avuto modo di precisare che le attività incentivabili sono da considerarsi di stretta interpretazione senza alcuna possibilità da parte degli enti di estenderli ad attività in essa non contemplate. Pertanto, la possibilità di erogare i citati incentivi al personale degli uffici finanziari sarebbe esclusa in ragione delle specifiche attività previste nelle “attività di programmazione della spesa per investimenti” espressamente indicate dall’art.21 del codice dei contratti rubricato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, nelle quali non rientrano le attività svolte dagli uffici finanziari, ma solo quelle legate allo svolgimento di specifiche funzioni tecniche o amministrative, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento alle spese per investimenti.

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