Il precedente ruolo di direttore dei lavori rende incoferibile l’incarico di responsabile a contratto

25 Novembre 2022
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Non accolta l’interpretazione del Segretario comunale, Responsabile anticorruzione, sulla legittimità del conferimento dell’incarico di responsabile di servizio, assunto ai sensi del’art.110, comma 1, del Tuel, nel servizio dei lavori pubblici sul presupposto che avesse svolto la direzione dei lavori per il medesimo ente locale nel biennio precedente. Secondo l’ANAC (deliberazione n.550/2022) l’incarico sarebbe inconferibile.

La tesi del Responsabile anticorruzione

Per il RPCT non esisterebbe alcuna inconferibilità dell’incarico di responsabile di servizi assunto a contratto da un ente locale, se il professionista esterno abbia svolto nel biennio precedente incarichi di Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza. Infatti, l’art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013 dispone che “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:

  1. c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”. In altri termini, a dire del Segretario comunale, l’inconferibilità riguarderebbe solo i soggetti che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali in favore dei medesimi enti di diritto privato e non già i soggetti che, come nel caso di specie, abbiano svolto attività professionale in favore della pubblica amministrazione.

La decisione dell’ANAC

Secondo i tecnici dell’Autorità anticorruzione, la ricostruzione operata dal Segretario comunale non è stata considerata pertinente. In via preliminare, la norma di cui all’art. 4 prevede due distinte ipotesi di inconferibilità degli incarichi elencati dalle lettere a), b) e c), in quanto utilizza la congiunzione disgiuntiva “ovvero”:

– la prima prevede, quale causa ostativa all’assunzione, l’aver svolto incarichi e cariche presso enti regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico;

– la seconda assume, invece, quale requisito “in provenienza”, l’aver svolto attività professionale in proprio se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.

la norma non lascia margini di dubbio in merito all’individuazione del beneficiario delle attività professionali rilevanti ai fini dell’inconferibilità, prevedendo chiaramente, quale presupposto ostativo all’assunzione degli incarichi “in destinazione”, lo svolgimento in proprio di “attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico”, laddove per “ente” non si intende l’ente di diritto privato regolato o finanziato, come sostenuto, bensì l’ente pubblico, che eventualmente conferisce l’incarico in destinazione.

Inoltre, se si dovesse aderire alle indicazioni del Segretario, ossia che l’attività professionale rilevante è solo quella esercitata a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati, non si comprenderebbe la ragione per cui essa non sia stata inclusa nella definizione di “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati” di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), d.lgs. 39/2013 – che, infatti, vi include già l’esercizio di attività di consulenza a favore dell’ente – così da evitare ripetizioni, a questo punto, ridondanti in ogni fattispecie. Su tale linea si è espresso anche il giudice amministrativo (TAR Lazio, sentenza n.5188/2020) che ha respinto un ricorso avverso la decisione dell’ANAC relativa all’accertamento di un’ipotesi di inconferibilità di un incarico di responsabile di un Comune a colui che nei due anni precedenti aveva svolto attività professionale a favore dello stesso ente comunale.

L’ANAC ha, inoltre, rilevato come nella dichiarazione resa dal professionista, ai sensi dell’art.20 d.lgs. n. 39/2013, il soggetto interessato ha dichiarato di non incorrere in nessuna causa di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 e in particolare di “non aver svolto negli ultimi due anni attività professionale in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di omissis”.

In questo caso, l’ente non ha svolto le necessarie verifiche di propria esclusiva competenza in merito alla suddetta dichiarazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013.

In questo caso, spetterà RPCT competente comunicare al soggetto, cui è stato conferito l’incarico, la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all’ente nell’adozione dei provvedimenti conseguenti; oltre a contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Degli esiti di tali attività dovrà essere notiziata l’ANAC da parte del RPCT.

 

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