Le conclusioni della Corte dei conti dell’Umbria che ha assolto gli altri membri della giunta
Pecuniaria e interdittiva per sindaco e assessore al bilancio
Le criticità finanziarie rilevate dalla Sezione di controllo, non risolte dall’ente finito successivamente in dissesto, portano il Sindaco e l’Assessore al bilancio non solo a subire la sanzione pecuniaria pari a venti volte la loro retribuzione mensile, ma anche la sanzione interdittiva decennale di accesso a cariche pubbliche. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti dell’Umbria (sentenza n.84/2022) che, per altro verso, ha assolto da sanzioni gli altri componenti della Giunta comunale. La vicenda. Con decreto della Sezione regionale di controlloè stata inflitta la sanzione pecuniaria e l’interdizione decennale dalle cariche pubbliche, sia al Sindaco sia alla totalità dei componenti la Giunta comunale. A dire del giudice contabile, ognuno di essi sarebbe stato colpevole per non avere adottato adeguati interventi correttivi, preordinati ad impedire il verificarsi della situazione di dissesto. Avverso il provvedimento tutti i convenuti hanno presentato opposizione al Collegio contabile, considerando le sanzioni ricevute ingiuste in ragione della separazione tra indirizzo politico e concrete azioni gestionali intestate ai dirigenti. La responsabilità dell’assessore al Bilancio. Dopo aver premesso il Collegio contabile che, dall’accertamento della responsabilità per aver contribuito al dissesto discende il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniariae quello dichiarativo riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive, ha esaminato la posizione dell’assessore al bilancio, rilevandone la massima responsabilità. In particolare, nonostante una situazione precaria finanziaria ereditata, nessuna azione significativa di inversione di tendenza è stata da lui attuata, nel corso del suo mandato. Ne è testimonianza l’ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria, non integralmente restituite alla fine dell’anno, ossia l’accertato disquilibrio tra entrate e spese che avrebbero dovuto essere non solo monitorate, ma attivate le misure correttive necessarie ad invertirne la tendenza. In altri termini, un costante consumo di risorse finanziarie eccedente le disponibilità dell’ente, era elemento che non poteva sfuggire all’assessore al bilancio, in virtù del ruolo chiave da lui esercitato. Pertanto, la sanzione pecuniaria è stata stabilita nel massimo di venti mensilità cui è collegata anche la relativa misura interdittiva decennale di accessoa cariche pubbliche.
La responsabilità del Sindaco .
In modo non diverso deve essere condannato alla duplice sanzione anche il Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ai sensi dell’art.50 del Tuel, cui competono, tra gli altri, poteri di sovrintendenza politico-amministrativa e di vigilanza e controllo sulle attività della Giunta e delle strutture gestionali ed esecutive del Comune. In altri termini, il Sindaco nell’arco del proprio mandato, avrebbe dovuto attivarsi per individuare specifiche azioni di risanamento la qual cosa non risulta in alcun modo provata in atti. Anche in questo caso la sanzione non potrà che essere quella massima pari a venti volte la sua retribuzione mensile cui si associa anche la sanzione interdittiva. L’assoluzione degli altri componenti la Giunta. Per il Collegio contabile, invece, devono essere assolti gli altri componenti la Giunta comunale, poiché dalla specifica competenza funzionale di ognuno di essi non discendevano automaticamente obblighi stringenti di governo complessivo della gestione finanziaria.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 25 novembre 2022.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento