La ricognizione del contenzioso è di competenza della Giunta comunale

28 Novembre 2022
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Al fine di adempiere all’obbligazione giuridica dell’accantonamento al fondo contenzioso, è necessario che l’atto di ricognizione sia approvato dall’organo esecutivo. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.162/2022) che ha censurato un ente locale per non avere adottato una specifica deliberazione di Giunta comunale nel corso dell’anno ricognitiva del contenzioso in essere, non potendo considerare sufficiente la mera comunicazione da parte del responsabile finanziario.

Il fatto

A seguito della verifica contabile di un ente locale, il magistrato istruttore ha chiesto se fosse stata adottata nel corso dell’anno una deliberazione di Giunta comunale ricognitiva del contenzioso in essere. In risposta ai chiarimenti richiesti, l’ente ha risposto negativamente dichiarando che “Considerato l’importo esiguo dell’unico contenzioso in essere si è provveduto ad una comunicazione verbale alla Giunta non sussistendo motivi per una ricognizione dato l’assenza di altri contenziosi”.

Le indicazioni del Collegio contabile

I magistrati contabili hanno verificato, in via preliminare, come l’accantonamento al fondo contenzioso esiguo dipendente da un solo contenzioso pendente in Commissione tributaria attivato da un contribuente. Ciò precisato, non può non rilevarsi come l’ente non abbia provveduto ad adottare una delibera di Giunta ricognitiva del contenzioso in essere, segnalando altresì il mancato invio, ai legali dell’ente, delle lettere annuali di aggiornamento del contenzioso. Pertanto, gli enti che abbiano istituito il fondo contenzioso che, tuttavia, è risultato non adeguato, per la sua esiguità, o perché determinato in maniera forfettaria, o non ne è stata attestata la congruità da parte dell’Organo di revisione, di osservare i principi dettati dalla normativa dell’armonizzazione contabile in merito, dal momento che la eventuale distonia da essi determina una possibile elusione dell’equilibrio di bilancio. Secondo il Collegio contabile, in caso di possibili contenziosi, anche potenziali, la circostanza deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’Ente e monitorata dall’Organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità. Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2.10, la quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita, tra l’altro, dagli “accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”; inoltre, al punto 5.2. lett. h) il Principio contabile prevede che nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. Inoltre, è stata evidenziata l’importanza del processo di costante ricognizione e aggiornamento del contenzioso in essere o potenziale e delle verifiche sulla congruità dei relativi accantonamenti a bilancio. La finalità dei citati principi contabili è quella di non fare trovare l’ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie, preservando, in tal modo, gli equilibri di bilancio.

Non avendo l’ente effettuato i sopra indicati adempimenti, i magistrati richiamano sia l’ente sia l’Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

il debito certo – indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

– la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

In conclusione, la mancata adozione di una delibera di Giunta ricognitiva del contenzioso in essere rappresenta un evidente inadempimento si principi contabili.

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