Operazioni straordinarie sulle partecipate fuori dal perimetro del parere della Corte dei conti

30 Novembre 2022
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L’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. Pertanto, per le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n.19/2022), le operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione, sono atti non rientranti nella cornice legislativa che impone agli enti locali la trasmissione preliminare alla magistratura contabile di controllo.

I dubbi della Sezione regionale

In ragione della necessità di avere un indirizzo di massima, la Sezione di controllo per la Toscana, della Corte dei conti, ha rimesso alle Sezioni Riunite la seguente questione di massima ““Se rientrino nel perimetro applicativo dell’esame rimesso alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, gli atti deliberativi delle amministrazioni pubbliche concernenti l’approvazione delle seguenti operazioni societarie: la trasformazione da società per azioni in società consortile per azioni; la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato ad un ente pubblico già socio, mediante conferimenti in natura di partecipazioni societarie; la fusione per incorporazione sia con riguardo alle amministrazioni socie della società incorporante sia con riguardo a quelle delle società incorporate”.

Le tipologie di atti soggetti a trasmissione

Secondo i giudici della nomofilachia contabile, l’art.5 del d.lgs. n. 175 del 2016 enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all’esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” da parte di Amministrazioni pubbliche (per “partecipazione” deve intendersi “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”, come da definizione contenuta nell’art. 2, lett. f), del medesimo T.U.S.P). Pertanto, l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione. La risposta alla domanda formulata dalla Sezione Regionale, quindi, per queste operazioni straordinarie non può che essere negativa, ma ciò non determina l’effetto di sottrarre a controllo le operazioni societarie straordinarie. Infatti, la verifica, ex art. 20 del TUSP, “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, nella cui sede la competente Sezione di controllo viene, comunque, chiamata a prendere in esame, ai fini del legittimo mantenimento delle partecipazioni, non solo gli esiti delle operazioni, ordinarie e straordinarie, che hanno interessato, durante l’anno, le società partecipate, ma anche la loro eventuale programmazione. Da un lato, infatti, i parametri di “convenienza economica” e “sostenibilità finanziaria”, che, in aderenza ai principi affermati dall’art. 1, comma 2, del TUSP (in particolare, sotto il profilo della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”), devono presidiare le decisioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 5 del TUSP, devono essere valutati anche in occasione degli annuali piani di revisione periodica ai fini del mantenimento delle partecipazioni (come da requisiti elencati nell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016). Dall’altro, alcune operazioni in esame (in particolare, la trasformazione e la fusione), possono costituire, sempre alla luce dei parametri elencati nell’art. 20, comma 2, TUSP, l’esito dei piani di revisione e, come tali, programmare l’avvio delle deliberate azioni di razionalizzazione (“razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”), che la competente Sezione della Corte dei conti è chiamata a valutare anche nell’esercizio di tale funzione, sia al momento dell’adozione del “piano di riassetto” che di “relazione … sui risultati conseguiti” (cfr. art. 20, commi 1, 3 e 4, del Testo unico).

La risposta alla questione di massima

In conclusione le Sezioni Riunite esprimono la seguente risoluzione alla questione di massima “l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio”.

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