Nel dl aiuti 4 salvaguardia per procedure di affidamento non aggregate
Termini per le opere rinviati al 31 marzo 2023
Più tempo per realizzare le medie operee salvaguardia per le procedure di affidamento avviate con procedure non aggregate. Il doppio correttivo, inserito in sede di conversione nel decreto “aiuti quater” 176/2022, tranquillizza le amministrazioni locali impegnate nell’attuazione del Pnrr, offrendo loro tempi più distesi e una semplificazione procedurale retroattiva. Soddisfazione da parte dei sindaci, che plaudono ad un intervento che semplifica ed evita il rischio di perdita di risorse importanti per i territori. Sotto il primo profilo, la norma introduce un nuovo periodo all’articolo 1, comma 143, della legge 145/2018: “I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1o luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il riferimento è ai contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui è prevista l’assegnazione fino al 2030. Tutti gli interventi finanziati sulla graduatoria 2021 sono confluiti all’interno del Pnrr e devono essere completati entro il 31 marzo 2026. L’emendamento, come si è visto, proroga anche i termini intermedi per l’affidamento dei lavori, laddove compresi negli ultimi 7 mesi dell’anno in corso.
Per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc i comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a qualunque centralee soggetto aggregatore anche se non qualificati. Inoltre, i comuni non capoluogo di provincia possano procedere autonomamente per tutti gli affidamenti diretti fino alla soglia di 139.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per i lavori. L’emendamento, comunque, fa salve anche gli ulteriori affidamenti assunti in violazione dell’obbligo di cui all’art. 52 del dl 77/2021, ai del quale “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamentoe la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 21dicembre 2022.
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