Il fatto
A seguito dei danni alluvionali sono stati redatti i verbali di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ma non era stato possibile adottare alcun provvedimento da parte del dirigente per la mancanza di fondi agli appositi capitoli di bilancio. Successivamente con deliberazione di Giunta comunale, sono stati approvati i verbali di somma urgenza e proposto al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 191 c. 3, TUEL il riconoscimento della spesa, con le modalità previste dall’art. dell’art. 194 c.1 lettera e), finanziandola mediante utilizzo di fondi trasferiti dalla Regione attraverso la Protezione civile in conseguenza di tale calamità. Tuttavia, il Consiglio comunale non ha proceduto alla ratifica del debito fuori bilancio in quanto, a seguito di segnalazione dei danni, la Regione ha assegnato dei contributi a copertura delle somme necessarie.
Le indicazioni del Collegio contabile
A dire dei giudici contabili non si comprende perché la previsione di una diversa forma di copertura farebbe venire meno la natura di debito fuori bilancio della spesa per somma urgenza, posto che al momento in cui la stessa è stata determinata non sussistevano i relativi impegni di spesa che, come noto, hanno la funzione di “apporre un vincolo di destinazione” alle somme previste in bilancio. La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 TUEL, ha, infatti, la finalità generale di ricondurre al sistema di bilancio dell’ente determinate tipologie di spese, generate al di fuori delle autorizzazioni già concesse, mediante una delibera del Consiglio comunale che “è diretta a garantire la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, in quanto deve contestualmente indicare le risorse per far fronte alla conseguente assunzione del nuovo impegno contabile e al relativo pagamento, individuandole tra le fonti di finanziamento consentite dall’ordinamento (cfr. in particolare, art. 193, comma 3 e art. 194, commi 2 e 3, TUEL)” (Sez. Contr. Liguria, deliberazione n. 73/2018).
Il Collegio contabile ha ricordato che, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, deve avvenire tempestivamente, così come previsto anche all’art. 193 c. 2 del TUEL che, come noto, prevede che “almeno una volta entro il 31 luglio” l’organo consiliare adotti, “lett. b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194”. Inoltre, il tardivo riconoscimento di un debito fuori bilancio produce una non corretta rappresentazione finanziaria e patrimoniale, traducendosi, in ultima analisi, in un modus operandi che potrebbe potenzialmente celare l’emersione di un disavanzo, che – richiamando i principi enunciati dalle Sezioni riunite in speciale composizione nella sentenza n. 11/2018 – può alterare il raggiungimento degli equilibri di bilancio e che può, altresì, falsare la corretta elaborazione di indicatori finanziari di significativa rilevanza come quelli necessari ai fini dell’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242 TUEL e al Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 (es. parametri P6 e P7).
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