Copertura assicurativa – Art. 58 CCNL 2019-2021
L’art.58 del CCNL 2019-2021, a partire dal 01/04/2023 (ossia alla data del nuovo sistema di classificazione del personale, prevede che:
- “Gli enti stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative”;
- “Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno”.
Le Sezioni Riunite, nel loro parere, hanno segnalato come la norma contrattuale, che fornisce un‘ampia tutela ai dipendenti degli enti locali, deve far mantenere attiva una forma di vigilanza affinché si eviti il rischio di una deresponsabilizzazione del personale dagli obblighi e doveri previsti dalla legge a loro carico (in particolare, gli oneri di diligenza nella prestazione lavorativa).
Tutela legale – Art.59 CCNL 2019-2021
La disciplina del rimborso delle spese legali ai dipendenti è stata riscritta prevedendo, tanto l’ipotesi di assunzione diretta del patrocinio a favore del dipendente (comma 1) che, alternativamente, di rimborso delle spese sostenute (comma 2) al fine di garantire una maggiore tutela al dipendente, anche in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali espressi in materia. Precisano, inoltre, i magistrati contabile che, sempre a condizione che non sussista conflitto di interessi, la garanzia dell’onere di difesa, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale, viene esteso alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio. La garanzia del rimborso delle spese legali opera non soltanto in caso di chiusura favorevole, per il dipendente, dei procedimenti civili, penali o contabili ma anche, con specifico riferimento al procedimento penale, quando vi sia stata una sentenza definitiva di assoluzione o un decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In tale contesto, permane per gli enti l’obbligo di motivazione, nel caso di assunzione diretta della tutela legale del dipendente, con particolare riferimento all’assenza del conflitto di interesse, anche solo presunto. Sul punto, si sottolinea la definizione “impropria” della potenzialità del conflitto di interessi il quale, nella relazione funzionale tra amministrazione e dipendente, nelle ipotesi di danno erariale è da ritenersi immanente e fisiologico. A tal fine, i magistrati contabili, hanno richiamato i contenuti del giudice di legittimità (Cassazione, ordinanza n. 32258/2021) dove è stato evidenziata l’assenza nel nostro ordinamento di un principio generale che affermi espressamente il riconoscimento a tutti i dipendenti del diritto al rimborso per le spese sostenute. Pertanto, nel fornire adeguata motivazione nei provvedimenti di rimborso delle spese legali, l’ente locale dovrà dar conto di tutti i presupposti di legge previsti per l’attivazione dell’istituto, inclusa la necessità che la scelta del difensore sia stata preventivamente e tempestivamente comunicata all’ente.
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