Posto, dunque, che spetta al debitore l’onere di provare l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il successivo art. 4, comma 1, precisa ulteriormente, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 1219, comma 3, del c.c., che per le Pubbliche Amministrazioni “(…) Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Intervenendo sulla delicata questione, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Veneto, nella delib. n. 228/2022/PRSP, depositata il 29 dicembre 2022, ha evidenziato che, nei casi in cui i pagamenti eccedessero i termini di legge, l’ente deve valutare l’opportunità di ricorrere ad idonei stanziamenti di bilancio, a copertura degli impegni di spesa derivanti dagli oneri conseguenti ai ritardi stessi, fatte salve le eventuali responsabilità in capo ai soggetti deputati all’esecuzione dei pagamenti effettuati oltre tali termini.
In tal senso, la gestione dei pagamenti deve essere attentamente valutata, tenendo conto degli alternativi istituti messi a disposizione dall’ordinamento, per consentire all’ente locale di far fronte a temporanee tensioni di liquidità, senza far gravare sul tessuto economico del territorio amministrato i ritardi nella esecuzione delle proprie obbligazioni.
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