Il recupero del maggior disavanzo in caso di piano di rientro

23 Gennaio 2023
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In presenza di un piano di rientro, formalmente approvato dall’ente nel triennio del bilancio di previsione, un eventuale maggior disavanzo emerso nel triennio di riferimento, non permette all’ente locale di poter approvane un nuovo piano di rientro a valere sul nuovo bilancio di previsione, ma esclusivamente nei limiti del piano di rientro originario. Infatti, secondo la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.8/2023), in caso di emersione di ulteriore disavanzo nel corso del piano di rientro, lo stesso dovrà essere recuperato all’interno del periodo temporale stabilito, provvedendo a riformulare, con apposita delibera, il piano precedentemente adottato.

Il fatto

Un ente locale che, a seguito di un contenzioso, subiva una perdita di amministrazione importante, attivava il disavanzo emerso con formale approvazione da parte del Consiglio comunale di un piano di rientro riferito al triennio del bilancio di previsione approvato. Nel caso del piano di rientro, il conto consuntivo dell’anno successivo faceva emergere un maggior disavanzo che l’ente decideva di coprire con un nuovo piano di rientro spalmato nel triennio del nuovo bilancio di previsione.

La questione, a seguito delle verifiche del magistrato istruttore, è stata esaminata dal collegio contabile piemontese, in ragione delle disposizioni legislative e dei principi contabili violati dall’ente con tale operazione contabile.

La decisione

I giudici contabili premettono che, la Sezione della Autonomie (deliberazione n.30/2016) ha avuto modo di affermare che “L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedimentali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate”. Con il primo disavanzo accertato, l’ente ha correttamente applicato il medesimo, in ragione della rilevanza dell’importo, nel triennio del bilancio di previsione. Il maggior disavanzo emerso all’interno del piano di rientro, non rappresentava, quindi, una maggior disavanzo a sua volta da applicare al successivo bilancio di previsione, ma si trattava del mancato recupero del disavanzo originario da recuperare sempre nel triennio precedente e, nel caso di specie, negli ultimi due anni del piano di rientro originario. In altri termini, l’ente ha previsto un piano di rientro con un recupero quadriennale, non consentita dalle disposizioni legislative e dai principi contabili vigenti, le quali prevedono chiaramente che, in caso di emersione di ulteriore disavanzo nel corso del piano di rientro, lo stesso debba essere recuperato all’interno del periodo temporale stabilito, provvedendo a riformulare, con apposita delibera, il piano precedentemente adottato. Tali operazioni contabili non possono essere derogate dall’ente locale e, di conseguenza, non possono essere disattese dall’Ente, il quale avrebbe dovuto riformulare l’entità del recupero annuale, ma rimanendo sempre all’interno del periodo del triennio iniziale del piano di rientro di fatto non recuperato totalmente.

In ragione di tali osservazioni, il Collegio contabile ha disposto l’obbligo da parte dell’ente locale di adottare apposita delibera consiliare di riformulazione del ripiano del disavanzo, ai sensi dell’art. 188 TUEL, nei limiti temporali del piano già adottato.

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