L’aumento del Capitale sociale non rientra nella competenza della Corte dei conti

6 Febbraio 2023
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Nessun parere da parte dei giudici contabili se l’ente decide di sottoscrivere l’aumento del capitale sociale essendo già socio. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.37/2023).

Il fatto

Un ente locale ha chiesto il parere della Corte dei conti, ai sensi dell’art.5, comma 3, d. lgs. 19 agosto 2016 n. 17, in merito al all’acquisizione della totalità della partecipazione di una società mediante aumento del capitale sociale ex art 2440 e ss. del cod. civ. riservato al Comune, finalizzato all’affidamento in house del servizio di igiene urbana ed ambientale.

Le indicazioni della Corte

La Sezione verifica in via preliminare se il “parere” richiesto dall’ente ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, rientri effettivamente nel perimetro di applicazione della norma. Al fine di individuare l’ambito di applicazione della nuova disciplina, la giurisprudenza contabile ha già concordemente escluso dall’ambito di applicazione della norma l’aumento di capitale, poiché tale operazione non determina “il conseguimento ex novo della qualità di socio in capo all’Ente pubblico” (Sez. Lombardia n. 171/2022/PASP) e “l’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio” (Sez. riun. n. 19/2022). In altri termini, a dire dei magistrati contabili della Lombardia, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 TUSP, l’aumento di capitale è assimilato a qualunque operazione che determini un incremento della partecipazione detenuta da un soggetto già socio, in quanto il vaglio sulla conformità a legge dell’acquisizione della partecipazione deve essere svolto secondo le forme previste dalla nuova norma solo all’atto dell’acquisizione per la prima volta della qualità di socio. La delibera consiliare del Comune istante, in conclusione, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 Tusp così come modificato, perché non ha ad oggetto né la costituzione di una nuova società, né l’acquisizione, ex novo, di una partecipazione sociale da parte del Comune.

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