Invio del questionario: obbligo del revisore di rispondere alla Corte anche in caso di assenza dei documenti contabili

7 Febbraio 2023
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Anche nel caso in cui l’ente non avesse proceduto all’approvazione dei documenti contabili, il Collegio dei revisori è tenuto a riscontrare le richieste della magistratura contabile nei termini indicati dalla stessa, stante un “necessario” rapporto di collaborazione fra controllore interno (organo di revisione) ed esterno (Corte dei conti). Sono queste le precisazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.35/2023).

Il fatto

L’Organo di revisione ha ricevuto dalla Corte dei conti le linee guida della Sezione delle Autonomie cui avrebbe dovuto attenersi nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2021. In assenza di inoltro del questionario nei termini, la Sezione di controllo ha trasmesso due successivi solleciti rimasti senza riscontro. Nel frattempo è stato possibile appurare che l’ente locale aveva proceduto all’approvazione dei conti consuntivi.

Le rimostranze dei giudici contabili

Il Collegio contabile, ha in via preliminare precisato che “l’omessa compilazione della già menzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo, compromettendo l’esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L’inadempimento dell’organo di revisione potrebbe peraltro giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 235, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Va infatti considerato che “la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull’operato del revisore”. L’art.240 del TUEL prevede una specifica responsabilità dell’Organo di revisione dovendo provvedere ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Pertanto, il mancato invio dei questionari o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa Magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti. D’altra parte, ha precisato il Collegio contabile, anche qualora l’ente non avesse provveduto ad approvare uno o più documenti contabili tra quelli in relazione ai quali risulta l’inadempienza accertata nella presente deliberazione, il Collegio dei revisori è tenuto a riscontrare le richieste della magistratura contabile nei termini indicati dalla stessa, considerato che l’art. 239 del TUEL ha sancito un “necessario” rapporto di collaborazione fra controllore interno (organo di revisione) ed esterno (Corte dei conti), individuando tale organo quale principale referente della magistratura contabile nell’esercizio delle funzioni di controllo e rendendolo partecipe dell’esercizio delle stesse, con una fondamentale funzione ausiliaria e di supporto.

In ragione della protratta inerzia del revisori dei conti, i giudici contabili hanno invitato l’ente locale all’adozione dei provvedimenti organizzativi necessari ed urgenti per la tempestiva compilazione e per l’invio da parte del Revisore dei conti alla Sezione regionale di controllo delle suddette relazioni, comunicando tempestivamente le misure sollecitatorie adottate.

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