Il fatto
Alcuni professionisti che avevano ricevuto l’incarico, per la redazione di un progetto di un campo sportivo polivalente, avevano emesso un decreto ingiuntivo contro l’ente locale che non aveva proceduto al relativo pagamento. A supporto delle attività espletate producevano in giudizio non solo la deliberazione della Giunta comunale che stabiliva l’incarico, ma stipulavano successivamente anche il relativo contratto d’opera professionale. Il Tribunale di primo grado accoglieva il ricorso modificando parzialmente l’importo dovuto. La sentenza veniva riformata in appello, a seguito del ricorso dell’ente locale, in presenza della nullità del contratto stipulato per mancata del visto si regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. A dire dei giudici di appello, rilevava la nullità del disciplinare di incarico, posto a fondamento della somma richiesta dai professionisti, in assenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non ritenendo sufficienti le generiche indicazioni contenute nel testo della delibera.
La questione è giunta in Cassazione dolendosi i professionisti che la Corte di appello non avrebbe considerato che l’opera progettata era non solo prevista nella delibera di Giunta, ma anche inserita nel piano triennale per le opere pubbliche approvato dal Consiglio comunale, ed che, infine, era stata inserita nel programma dei lavori pubblici.
La conferma della Cassazione
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.26657/2014) correttamente applicate dal giudice di legittimità, hanno avuto modo di precisare che la delibera di un Comune carente di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità, in quanto posta in violazione delle disposizioni di cui all’art.191 del d. lgs. 267/2000, che sono posti a presidio della correttezza dell’agire della pubblica amministrazione. D’altra parte, ha evidenziato la Cassazione, l’esigenza di prevedere la copertura economica, di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente, si pone quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. con la conseguenza della sua nullità con successivo travolgimento del successivo contratto di prestazione d’opera stipulato dal professionista. Correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno potuto rilevare, innanzi tutto “la mancanza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (da apporsi a cura del responsabile del servizio finanziario)”, con esclusione del carattere di esecutività della delibera stessa (secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 183 L. 267/2000), cui si aggiunge il difetto della previsione di impegno finanziario e della specificazione dei mezzi con i quali l’amministrazione intendeva far fronte all’impegno assunto. Né può essere censurata la sentenza della Corte di appello per avere, dalla ritenuta nullità della delibera di conferimento dell’incarico “fatta derivare l’inammissibilità dell’arricchimento senza causa del Comune”.
Il ricorso dei professionisti, pertanto, è stato rigettato.
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