Adeguamento dei principi contabili del DUP e del PEG per la coerenza con il PIAO

15 Febbraio 2023
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Nella riunione del 18 gennaio 2023 la Commissione ARCONET ha proposto le modifiche all’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 in tema di DUP e PEG a seguito dell’introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021.

Premessa

Dopo aver premesso che la disciplina del PIAO di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 riguarda gli enti con almeno 50 dipendenti, ma tale obbligo si estende anche a quelli con meno di 50 dipendenti in ragione delle semplificazioni introdotte dal legislatore per questi ultimi. Pertanto, la proposta di aggiornamento del DUP alla disciplina del PIAO deve riguardare e dovrà essere estesa anche alle due modalità di DUP semplificato.

La Commissione dopo aver evidenziato come la disciplina del PIAO ha determinato il venir meno dello stretto collegamento tra la programmazione strategica e quella operativa che caratterizzava la disciplina originaria del DUP e consentiva agli enti locali di definire contestualmente il quadro complessivo della programmazione e le risorse, non solo finanziarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi, ha concordato le seguenti modifiche:

  • DUP e PIAO.

Non vi è dubbio sul fatto che gli enti dovranno gestire un “doppio livello” di programmazione in quanto il PIAO non ha una completezza complessiva anche con riferimento al piano finanziario, con conseguente difficoltà determinata dal rinvio al PIAO delle decisioni riguardanti il personale, di classificare la spesa del personale nel bilancio di previsione per missioni e programmi. E’ stato, allora,  concordato che nel documento di programmazione dovranno emergere le scelte politiche sull’individuazione dei servizi che saranno potenziati con le nuove assunzioni, fermo rimanendo l’obbligo di ripartire le spese di personale tra missioni e programmi, in linea con gli obiettivi, come previsto dalla vigente disciplina contabile. Le modifiche apportate sono le seguenti:

Nella sezione operativa del DUP sono state apportate le seguenti modifiche:

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

  1. f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie umane e strumentali ad esse destinate;
  2. j) dalla programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai del fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente;

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

➢ Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

➢ Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai del fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

  • PEG e PIAO

La proposta di modifica è la conseguenza dell’eliminazione dal PEG del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e del piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la funzione di tale documento contabile sembra essere limitata a strumento della programmazione finanziaria operativa. Tale affermazione, tuttavia, non è vera in quanto l’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 prevede che “Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”. Pertanto, l’art. 169 del TUEL continua a definire gli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Pertanto, al fine di dare attuazione alla norma, come modificata dal DPR n. 81 del 2022, è necessario distinguere:

– gli obiettivi di gestione, di primo livello o obiettivi generali, cui fa riferimento il PEG,

– gli obiettivi operativi o esecutivi o specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, cui fanno riferimento il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale impostazione è coerente con l’art. 3 concernente “Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione, del DL 80 del 2022 che, al comma 1, prevede:

“1. La sezione e’ ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

  1. a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:

1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;”.

Di conseguenza le modifiche apportate sono le seguenti:

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono obiettivi generali di primo livello, il risultato atteso verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

 

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