I controlli sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza

17 Febbraio 2023
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
L’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9 (studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione), 10 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), 56 (incarichi di consulenza) e 57 (contratti di consulenza), di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 28/2023/VSGO, depositata lo scorso 3 febbraio, la finalità di tale previsione normativa è riconducibile all’accertamento, di tipo collaborativo, da parte dei giudici contabili, dell’idoneità dell’attività amministrativa posta in essere dagli enti controllati a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche; tali previsioni, inoltre, si integrano con l’art. 1, comma 42, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce l’obbligo di trasmissione alla magistratura contabile, per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, degli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e di consulenza ad estranei alla P.A., a prescindere dal valore monetario, con obbligo di valutazione dell’organo di revisione dell’ente.

In riferimento ai parametri del controllo, la giurisprudenza contabile ha affermato che “l’accertamento dell’illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l’obbligo di rimuovere, ove possibile, l’atto con un provvedimento di secondo grado e dall’altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere” (sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 244/08).

Siamo in presenza, dunque, di una verifica sulla gestione con riscontro esterno e successivo, avente ad oggetto non solo la legittimità ma anche la regolarità dell’atto, alla stregua di un complessivo controllo non già di stretta legalità ma strumentale a processi di autocorrezione da parte dell’ente controllato.

I presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza sono specificamente enucleati dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La linea interpretativa restrittiva è costante in quanto, in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le PP.AA. devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno. A tal fine, il comma 5-bis del citato art. 7, ha sancito il divieto per le PP.AA. “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale […]”.

Il successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, individua, infatti, i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

f) per gli EE.LL. con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione dell’organo di revisione. La norma che viene in considerazione è l’art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004. L’obbligo di preventiva sottoposizione dell’atto al suddetto organo, in qualità di soggetto che svolge la funzione di controllo interno dell’ente, riguarda un singolo atto di spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile (cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, deliberazioni n. 231/2009/PAR del 14 maggio 2009; n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010; n. 243/2013/PAR del 17 giugno 2013; n. 3/21/REG del 14 gennaio 2021; sez. reg. di controllo per il Piemonte, delib. n. 162/2015/PAR; sez. reg. di contr. per la Liguria, delib. n. 74/2013/PAR).

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento