Le Camere: Codice appalti dal 2024

Italiaoggi
23 Febbraio 2023
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di ANDREA MASCOLINI (ItaliaOggi – 23/02/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
Differire ad inizio 2024 l’entrata in vigore del nuovo codice appalti, definire limiti al ricorso all’appalto integrato, escludere deroghe al divieto di gratuità delle prestazioni, ripristinare il tetto (che passerebbe dal 30 al 20%) del peso assegnato al prezzo; ripristino dell’elenco Anac sugli organismi in house; revisione prezzi oltre il 2% e fino al 90% dell’aumento dei costi. Sono alcuni dei temi principali sui quali si sono soffermate le Commissioni parlamentari di Camera e Senato che hanno espresso i pareri sullo schema di decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Venendo ad alcune delle principali richieste, in tema di appalto integrato i pareri chiedono di definire i casi in cui è possibile ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e di esecuzione lavori introducendo una soglia minima di importo opere, specificando che l’appalto integrato è escluso per le opere di manutenzione, indipendentemente dal loro valore. Si richiede inoltre che se l’intervento supera il valore di 5,3 milioni la verifica del progetto deve essere affidataa soggetti esterni all’Amministrazione. Sul tema dell’illecito professionale si chiede di perimetrarne le fattispecie di prevedere che scatti almenoa partire da una sentenza di primo grado. Sula revisione prezzi si chiede di chiarire che la clausola di revisione prezzi per i contratti di servizie forniture si applica solo ai contratti di durata, ma soprattutto di fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi al 2 per cento per cento dell’importo complessivo del contratto, nonché di fissare al 90 per cento per cento la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa. Si chiede anche di precisare che nessuna prestazione professionale possa essere resa gratuitamente. Sulla disciplina degli affidamenti in house si invita il Governoa reintrodurre l’elenco tenuto dall’Anac degli organismo in house e a prevedere l’attribuzione ad ANAC di funzioni di vigilanza, anche collaborativa, sugli affidamenti diretti da parte delle stazioni appaltanti nei confronti di propri organismi in house. Viene raccolta anche l’indicazione emersa in molte audizioni a prevedere riferimenti per i compensi negli affidamenti tecnici (d.m. 17 giugno 2016) che dovranno essere aggiornati anche in funzione del passaggio da tre a due livelli progettuali; sulla direzione lavori si chiede di prevedere la facoltà (non più obbligatorietà) di affidamento interno della direzione lavori. Di rilievo anche l’indicazione del Senato di un “capitolato generale di appalto” unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori “a misura”), che, con regole chiaree uniformi, elimini la discrezionalità (e la responsabilità) dei singoli funzionari della p.a., per rendere il più possibile “oggettive” sia le regole poste a base del contratto. Sempre dal Senato si chiede al governo di escludere espressamente la qualificazione dei Collegi e degli Ordini professionali come amministrazioni aggiudicatrici.
* Articolo integrale pubblicato sul Sole24ore del 23 febbraio 2022.

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