Il fatto
A seguito del controllo dei giudici contabili è emerso che un ente locale non avesse adottato alcuna deliberazione di Consiglio comunale atta ad evitare la caducazione automatica dei crediti fino a mille euro, così come previsto dall’art. 1, c. 229, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), ma al contempo precisando di non avvalersi di tale disposizione legislativa.
Le motivazioni
L’ente locale ha giustificato non necessaria la deliberazione di consiglio comunale per avere abbandonato dal 2006 la gestione delle entrate tramite Agenzia delle entrate-Riscossione e di aver gestito, a decorrere da tale data, la riscossione coattiva tramite concessionari attraverso il sistema dell’ingiunzione fiscale, strumento che non è oggetto di sgravio/stralcio, aggiungendo inoltre che la maggior parte dei carichi ancora pendenti è affidata all’attuale concessionario. Inoltre, l’ente ha stigmatizzato il fatto di non avere iscritto a bilancio residui attivi relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada e che i residui attivi più vetusti iscritti per l’IMU, non sono passibili di sgravio in quanto soggetti ad altro sistema di recupero (ingiunzione fiscale).
Le indicazioni del Collegio contabile
Premettono i giudici contabili come, la legge di bilancio per l’anno 2023, abbia introdotto una serie di disposizioni rilevanti per i Comuni in termini di nuove o riconfermate risorse a finanziamento di fondi dedicati e di agevolazioni gestionali previste in via eccezionale per l’anno 2023, come pure in materia di entrate proprie tra cui l‘annullamento automatico di carichi affidati all’Agente della riscossione, salva la decisione dell’ente di non farvi ricorso da adottare con delibera entro il termine prorogato al 31 marzo 2023 dal D.L. 198/2022. Secondo l’ente locale non vi sarebbero impatti sugli equilibri di bilancio in assenza della deliberazione di Consiglio comunale atta ad impedirne la caducazione automatica. Tuttavia, il Collegio contabile ha evidenziato come la scelta dell’ente locale sebbene non abbia impatto sugli equilibri come dal medesimo assicurato, sia apparsa, in una prima fase dell’istruttoria, dettata dall’assenza, sottintesa dalla medesima amministrazione, di microdebiti aventi a oggetto sanzioni per violazioni del codice della strada senza che sia stata dall’Ente specificata l’esistenza o meno di microdebiti riguardanti altre sanzioni amministrative nel qual caso la delibera di diniego dello stralcio, per la cui adozione – si ricorda – il termine è stato prorogato al 31 marzo 2023 dal D. L. 198/2022 (cd. Decreto milleproroghe), avrebbe rappresentato atto conformativo alle ragioni di equità tributaria sottese al pagamento delle sanzioni e dei tributi, al di là della non incidenza della scelta del Comune sugli equilibri di bilancio.
A tale fine, l’ente locale, ha integrato la propria risposta istruttoria, superando le criticità evidenziate dal magistrato istruttore, precisando che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 1, c. 227 e 228, della L. 197/2022 “e quindi non essendo l’Ente nella condizione di poter avvalersi della facoltà di cui all’art. 29 della medesima legge, si è ritenuto inutile deliberare in tal senso”.
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