L’opzione del mantenimento o dello stralcio dei residui da parte del responsabile delle entrate

21 Marzo 2023
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Il riaccertamento dei residui attivi è attività fondamentale dell’ente in termini di corretta rappresentazione contabile della reale consistenza dell’avanzo di amministrazione. Il mantenimento o lo stralcio dei residui è lasciato al prudente apprezzamento del responsabile delle entrate. In questo caso, secondo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.40/2023), le disposizioni legislative e i principi contabili prevedono due differenti opzioni tra il loro mantenimento o stralcio dal conto del bilancio.

Il mantenimento dei residui attivi

In sede di verifica annuale dei residui attivi di cui all’art. 228 del TUEL, all’ente è lasciata la possibilità di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell’accertamento dell’entrata, ossia dopo aver verificato la ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito. Spetta all’ente, in questo caso, nelle proprie analisi verificare anche l’effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto, da parte del responsabile dell’entrata. In questo caso, ove risulti che il credito di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Lo stralcio dei residui attivi

La secondo opzione riguarda la possibilità, da parte del responsabile dell’entrata, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, di valutare l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale, che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione, e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale (Principio contabile 4/2, punto 9.1). A dire dei magistrati contabili, la citata opzione ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell’effettiva consistenza reale e permette, tra l’altro, di diminuire la probabilità di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.

Conclusioni

Per il Collegio contabile, pertanto, le operazioni del riaccertamento dei residui attivi e passivi è operazione fondamentale ai fini della esatta determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e quindi dell’attendibilità di questo, talché una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi può portare a un’errata determinazione dell’avanzo/disavanzo dell’ente, inducendo in errore l’organo di indirizzo politico che approva il bilancio ed al contempo i terzi, cittadini, creditori e organi di controllo. È a tale adempimento che fanno riferimento le specifiche prescrizioni indicate dall’art. 228, c. 3, del TUEL, nonché quelle contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (punto 9.1), le quali postulano l’esigenza di operare una rigorosa ed attenta ricognizione delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza.

 

Recovery Plan: il controllo dei revisori sui fondi del PNRR

ANCREL è orgogliosa di presentare il lavoro inaugurale della sua collana editoriale che nasce con l’obiettivo di valorizzare al massimo i contributi dei colleghi che offrono alla nostra Associazione la loro professionalità e competenza, nonché il loro impegno per un continuo aggiornamento e la loro presenza qualificata presso gli enti locali del nostro Paese. Per affiancare le amministrazioni nella grande sfida del PNRR, abbiamo deciso di mettere a disposizione dei colleghi revisori questo volume, che rappresenta il completamento di un percorso che le autrici hanno iniziato sin dall’introduzione del PNRR. Si tratta di un organico e sistematico metodo di lavoro di verifica delle attività relative ai progetti del PNRR, secondo il tipico ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione del sistema di bilancio degli enti locali. La complessità e l’entità economica dei progetti del PNRR a cui gli enti locali hanno aderito è tale da non poter essere sottovalutata nell’ambito dell’ordinaria attività di revisione. Va chiarito che l’attività di verifica e controllo sullo stato di attuazione dei progetti del PNRR non è un’attività aggiuntiva per i revisori. L’articolo 9 del D.M. 11/10/2021 stabilisce che “agli interventi realizzati nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti” e come noto la lettera c) del comma 1 dell’art. 239 attribuisce ai revisori l’attività di vigilanza “sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento”. La Circolare MEF-RGS n.9 del 10/02/2022 chiarisce che ogni Soggetto attuatore di progetti a regia, deve dotarsi di una corretta impostazione dell’assetto organizzativo e procedurale (cabina di regia, task force, gruppo di lavoro, ecc.), di un adeguato sistema di gestione, monitoraggio e rendicontazione nei tempi concordati. Le check list sull’avvio e l’attuazione dei singoli progetti PNRR ed i verbali suggeriti dall’ANCREL, renderanno l’attività dell’organo di revisione non un appesantimento, ma un ausilio ed una garanzia che le attività siano svolte sulla base dei requisiti richiesti ai fini dell’effettiva e corretta spendita delle risorse comunitarie. Il materiale offerto nel presente volume consentirà un dialogo costruttivo con i funzionari dell’ente, impegnati nello svolgimento dei controlli di legalità ed amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, prima di rendicontarle all’Amministrazione centrale titolare di interventi attraverso il caricamento sulla piattaforma ReGiS.ANCRELAssociazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali.Rosa RicciardiDottore Commercialista, Revisore Legale, Revisore Enti Locali, esperta certificazione fondi pubblici e controllo di gestione, Vicepresidente ANCREL Nazionale, Presidente ANCREL Sezione Friuli-Venezia Giulia.Maria Carla MancaDottore commercialista, revisore legale, revisore Enti locali, esperta in gestione e rendicontazione fondi comunitari, curatrice della rubrica “Finanza agevolata” sulla rivista “Finanza e Tributi Locali” di Maggioli Editore, componente esecutivo ANCREL Nazionale, presidente ANCREL Sardegna.Presentazione a cura di MARCO CASTELLANI, Presidente Nazionale ANCREL.

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