Nessuna responsabilità erariale al tesoriere in mancanza della ricognizione dei vincoli di cassa

22 Marzo 2023
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A differenza del magistrato istruttore sulla verifica positiva del conto del tesoriere, la Procura contabile ha espresso parere negativo in ragione del raggiungimento del limite massimo di anticipazione e la mancata considerazione delle entrate destinate con i relativi vincoli di cassa che avrebbero, di fatto superato il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria prevista dalla legge, con correlata responsabilità del tesoriere. La Corte dei conti, Sezione regionale del Lazio (sentenza n.176/2023) ha assolto il tesoriere in ragione della disfunzionalità contabile del mancata ricognizione dei vincoli di cassa che nulla ha a che vedere con la resa del conto da parte del tesoriere.

Il fatto

A seguito dell’esame giudiziale del conto del tesoriere, il magistrato istruttore ha ritenuto regolare il conto, proponendone l’approvazione con conseguente discarico dell’agente contabile, pur segnalando criticità nella gestione della liquidità del Comune. Di avviso diverso la Procura contabile in ragione delle rilevate carenze istruttorie con riferimento alla gestione dell’anticipazione di tesoreria. Dalla documentazione in atti, infatti, non sarebbe possibile accertare il rispetto dei limiti legali nelle erogazioni di cassa e delle relative condizioni di tasso di interesse, con relativo rinvio a giudizio del tesoriere. La questione, dunque, è stata trattenuta dal Collegio contabile.

Le indicazioni del responsabile finanziario

Dopo avere indicato l’avvenuta comunicazione al tesoriere dell’anticipazione massima di tesoreria concessa dalle disposizioni legislative, secondo due deliberazioni di Giunta comunale, il responsabile finanziario ha depositato: a) la parificazione dei conti; b) i verbali dei revisori contabili sulle verifiche trimestrali di cassa; c) gli estratti conto scalari trimestrali trasmessi dall’istituto tesoriere i quali espongono le esposi-zioni debitorie giornaliere del Comune nonché gli oneri per interessi e i tassi applicati per la relativa determinazione. Successivamente, il responsabile finanziario, ad integrazione della documentazione trasmessa rilevava di non aver correttamente gestito gli incassi vincolati e, pertanto, solamente al 31.12.2020 si è pervenuto alla ricostruzione degli stessi.

La difesa del tesoriere

L’agente contabile ha esposto le ragioni che consentirebbero di ritenere regolare il conto. In particolare, ha richiamato le delibere di giunta comunale con le quali è stata autorizzato il ricorso all’anticipazione di tesoreria nei limiti di legge, chiedendo al Collegio contabile la dichiarazione di regolarità del conto in esame.

Le decisioni del Collegio contabile

Ad avviso del Collegio contabile la documentazione depositata porta a confermare le valutazioni di regolarità del conto giudiziale formulate dal magistrato istruttore, anche con riferimento agli aspetti di gestione dell’anticipazione di tesoreria sui quali l’avviso della Procura segnalava lacune di controllo. La stessa relazione dei revisori dei conti ha attestato che l’esposizione massima per l’anticipazione concessa nel corso dell’anno è rientrata nei limiti massimi consentiti dalla legge. Dai verbali di cassa dell’Organo di revisione non emergono criticità o irregolarità con riferimento alla gestione dell’anticipazione di tesoreria, così come il conto presentato dall’agente tesoriere risulta parificato dal responsabile dei Servizi economico-finanziari del Comune. In merito all’esigenza del previo accertamento della possibilità di utilizzo di entrate a specifica destinazione (art. 195 del TUEL), le considerazioni svolte dal responsabile dei Servizi economico-finanziari del Comune portano ad escludere che, nell’esercizio oggetto di rendicontazione, l’Ente procedesse alla corretta rilevazione della cassa vincolata. In questo caso si è in presenza di una criticità gestionale, sintomo di una non corretta applicazione del principio contabile ap-plicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). In altri termini, la mancanza di una ricostruzione dei vincoli di cassa non ha sicuramente consentito di monitorarne l’entità ai fini dell’erogazione dell’anticipazione di tesoreria, ma ciò non costituisce una criticità imputabile all’agente tesoriere.
In conclusione il Collegio contabile ammette a discarico l’agente contabile ponendo a carico dell’ente locale il rimborso delle spese dell’agente contabile costituito in giudizio.

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