La domanda del comune
Un ente locale ha chiesto ai tecnici dell’ARAN se il personale assunto con la formula dello “scavalco di eccedenza” regolato dall’art. 1, comma 557, della legge finanziaria del 2005 secondo cui “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”, maturano le ferie durante il rapporto di lavoro espletato nell’amministrazione di destinazione.
La risposta dell’ARAN
A dire dell’Agenzia la disposizione legislativa permettere ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali di piccole dimensioni, non solo se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, come previsto dall’art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma anche se titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Nel caso in cui l’ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, e che, qualora si opti per una fattispecie di rapporto di lavoro subordinato, non può che applicarsi la disciplina prevista dal CCNL del comparto di riferimento, nel caso di specie, quello delle Funzioni Locali. In questo caso le ferie verranno maturare in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, tenuto conto che la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero (art. 38 del CCNL 16.11.2022).
CFL 214 – Personale assunto in scavalco di eccedenza e ferie maturate
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