Solo la mancata adozione nei termini della ricognizione delle partecipate è sanzionata

4 Aprile 2023
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L’obbligo di vigilanza sugli adempimenti nei termini del riassetto delle società partecipate è di competenza del Sindaco e non del responsabile finanziario. Tuttavia, alcuna sanzione può essere comminata se il Consiglio comunale adotta l’atto nei termini, mentre ai fini sanzionatori previsti dalla normativa risultano irrilevanti eventuali termini violati per la sua trasmissione alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti. Con queste motivazioni la Corte dei conti, Sezione Centrale di appello (sentenza n.52/2023) ha assolto il Sindaco dalla sanzione irrogata dal Collegio contabile di primo grado.

Il fatto

Un Sindaco è stato condannato dalla Corte dei conti in primo grado della sanzione per mancata trasmissione della delibera di ricognizione delle società partecipate, mentre ha assolto il responsabile finanziario per mancanza della colpa grave. Avverso la decisione ha presentato ricorso in appello il Sindaco dolendosi del fatto che, da un lato la delibera di ricognizione delle società partecipate è stata approvata nei termini dal Consiglio comunale e, dall’altro lato che la responsabilità, per la mancata trasmissione della deliberazione alla Sezione di controllo avrebbe dovuto al più essere comminata al responsabile finanziario, cui competeva la relativa trasmissione della citata deliberazione.

La riforma della sentenza

Secondo il Collegio contabile di appello, il motivo rilevato del non sanzionabilità sul mancato invio è da ritenersi fondato. L’art. 20 del d.lgs. 19/08/2016, n. 75, rubricato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società̀ partecipate, al fine di razionalizzare le partecipazioni da essi detenute, attraverso una ricognizione annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno) e, eventualmente, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. A tal fine, il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio comminando, per il caso della «mancata adozione» dei provvedimenti nella medesima contemplati, la sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro e salvaguardando, comunque, la possibilità di agire per il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. Non vi sono dubbi sul fatto che l’ente locale abbia nei citati termini (nel caso di specie il 28 dicembre) adottato il provvedimento con specifica deliberazione di Consiglio comunale, nel pieno rispetto della normativa. Per i giudici contabili di primo grado, la ritardata comunicazione del provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è stata considerata equivalente alla “mancata adozione” e, quindi, irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa. Ma tale argomentazione non è considerarsi condivisibile. Infatti, deve escludersi che la sanzione comminata per la mancata adozione del provvedimento di ricognizione delle partecipate sia da intendere comprensiva della condotta, accessoria, della mancata o ritardata trasmissione del provvedimento. In primo luogo, il tenore lessicale previsto dalla norma sanzionatoria parla esclusivamente di «mancata adozione». In secondo luogo, la comunicazione dell’atto, benché adempimento strumentale all’innesco delle attività di controllo, non è in alcun modo temporizzata,  come, invece, l’adozione (prevista, ordinariamente, «entro il 31 dicembre di ogni anno»). Pertanto, in assenza della predeterminazione della soglia temporale entro cui eseguire l’adempimento, la discriminazione tra l’omissione ed il mero ritardo sarebbe irrimediabilmente lasciata agli apprezzamenti dell’organo chiamato ad irrogare la sanzione, con evidente compromissione delle basilari garanzie tipiche del diritto sanzionatorio.
Pertanto, in accoglimento dell’appello, la sanzione irrogata al Sindaco deve essere annullata.

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