I requisiti del revisore indipendente
Le linee guida previste dal decreto del Ministero dell’Interno del 10/08/2016, successivamente confermate dal decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019, hanno previsto, all’art. 25, comma 2, che possono essere nominati revisori indipendenti, ai fini delle verifiche amministrative contabili, i seguenti soggetti:
a) professionisti (revisori contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero dell’interno);
b) società di servizi o di revisione contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società di servizi o di revisione.
In merito al compenso da corrispondere al revisore la tabella che segue mostra la spesa massima consentita a fronte del finanziamento ricevuto:
Quota finanziamento progetto | Compenso massimo del revisore |
Progetti finanziati per un Importo complessivo da 0,00 euro fino a 500.000,00 euro | Un massimo di spesa pari ad euro 5.000,00 per l’intero periodo di finanziamento |
Progetti finanziati per un importo complessivo da 500.000,00 euro fino a 1.000.000,00 euro | Un massimo di spesa pari ad euro 10.000,00 per l’intero periodo di finanziamento |
Progetti finanziati per un importo complessivo da 1.000.001,00 euro fino a 2.500.000,00 euro | Un massimo di spesa pari ad euro 15.000,00 per l’intero periodo di finanziamento |
Progetti finanziati per un Importo complessivo oltre 2.500.000,00 euro | 15.000,00 €. + (importo complessivo Triennale del progetto – 2,5 mln dl 0,30% per l’intero periodo di finanziamento; |
Fonte: “Nota tecnica n. 1/2022” del Servizio Centrale del Sistema di accoglienza ed integrazione
La corretta procedura di affidamento dell’incarico
Nell’esaminare la documentazione, il magistrato contabile istruttore ha verificato quanto segue:
⦁ l’Amministrazione ha previsto una parametrazione del compenso effettivamente corrisposto alle somme rendicontate anno per anno;
⦁ In merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza, all’Albo Pretorio dell’Ente locale risultano pubblicati:
a) la determinazione dirigenziale con cui è stato disposto l’avvio del procedimento amministrativo di conferimento dell’incarico, e il regolamento comunale in materia;
b) l’avviso pubblico relativo alla procedura selettiva mediante comparazione di curricula;
c) la determinazione di nomina della commissione tecnica deputata a valutare le istanze pervenute;
d) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; e) il curriculum vitae;
f) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
g) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
Ricorda il Collegio contabile come la pubblicazione rappresenta condizione essenziale ai fini dell’acquisizione dell’efficacia dell’atto e della liquidazione dei relativi compensi, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e resa disponibile per i tre anni successivi alla sua cessazione. In caso di omessa pubblicazione “il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta”.
In conclusione, secondo il Collegio contabile la procedura di nomina del revisore indipendente risulta rispettosa della normativa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento