Fondo rischi da contenzioso calcolato forfettariamente

19 Aprile 2023
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È contrario ai principi contabili il comportamento del Comune che calcola in maniera forfettaria l’importo da accantonare a titolo di fondo rischi da contenzioso: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 46/2023/VSG, depositata lo scorso 12 aprile.
Ed infatti, come affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, la quantificazione del fondo in discorso deve essere correlata al rischio di soccombenza di ogni vertenza giudiziaria in corso, con l’ulteriore precisazione che risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità dell’accantonamento, che deve essere verificata dall’organo di revisione.

La somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza.

Le finalità del fondo in questione sono due:

  • non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie;
  • preservare gli equilibri di bilancio.

Nell’occasione i giudici contabili hanno anche ribadito i criteri da applicare per la classificazione delle passività potenziali, distinguendo tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

  • il debito certo, con indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva ma momentaneamente sospesa ex lege;
  • la passività “probabile”, con indice di rischio del 51% (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

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