La non corretta determinazione della quota vincolata per mutui e prestiti

24 Aprile 2023
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Non può essere considerato conforme ai principi contabili, nonché della corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, una riduzione del vincolo relativo a mutui e prestiti in funzione della cancellazione dei residui attivi, in assenza di un riscontro effettivo in merito alle motivazioni per cui tale vincolo era stato costituito. Con queste motivazioni la Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.91/2023) ha censurato la condotta di un ente locale.

Il fatto

Tra le varie criticità rilevate dal magistrato istruttore ad un ente locale vi era anche la cancellazione avvenuta in sede di determinazione del risultato di amministrazione, a seguito della cancellazione dei residui attivi di mutui, nella riduzione dei relativi vincoli, in assenza di un riscontro effettivo in merito alle motivazioni per cui tale vincolo era stato costituito. L’ente a seguito dei chiarimenti richiesti dal magistrato contabile, ha evidenziato che, una ricostruzione delle ragioni per cui era stato costituito il vincolo, risulta impossibile.

La criticità rilevata dal Collegio contabile

In assenza di una motivazione sulla cancellazione del vincolo, i magistrati contabili hanno dichiarato la non ammissibilità della riduzione del vincolo, in quanto non è possibile compensare la cancellazione di un’entrata con il vincolo sorto a seguito di una minor spesa finanziata con risorse diverse. Senza considerare che tale aspetto assume ancora maggior rilievo con riferimento alle risorse derivanti da mutui e prestiti, trattandosi di risorse concesse dagli istituti di credito per la realizzazione di uno specifico intervento a fronte di documentazione progettuale prodotta dall’ente nella richiesta di concessione del finanziamento. A fronte di tale errore l’ente, in sede di contraddittorio, ha concordato con la ricostruzione prospettata dal Magistrato istruttore, riconoscendo l’erroneità della riduzione del vincolo.

Pertanto, l’ente dovrà procedere, mediante specifica deliberazione Consiliare, alla corretta ricostruzione del vincolo senza la relativa riduzione nel risultato di amministrazione, trattandosi di irregolarità contabile, in quanto l’avanzo di amministrazione (quota disponibile) è stato di fatto alimentato da risorse vincolate per legge al finanziamento generico di investimenti, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.
L’atto di correzione da parte del Consiglio comunale dovrà condurre alla corretta determinazione del risultato di amministrazione dell’esercizio considerato, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto, e dovrà anche provvedere ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti che su questi si siano prodotti, e all’eventuale copertura di spese dell’esercizio con quote dell’avanzo libero non correttamente determinato.

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