L’omesso invio dei questionari relativi al rendiconto e al bilancio di previsione da parte del revisore costituisce violazione di un preciso obbligo e compromette l’esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 120/2023/PRSP,depositata lo scorso 18 aprile.
I giudici hanno anche ricordato che l’inadempimento in discorso potrebbe giustificare la revoca della nomina del revisore da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 235, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000); va, infatti, considerato che la Giunta e il Consiglio Comunale devono vigilare sull’operato del revisore (v. sez. reg. di controllo Sicilia, delib. n. 46/2019; sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 24/2022/PRSE).
Ricordiamo che, secondo la giurisprudenza contabile (cfr., ad esempio, sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. SRCSIC/166/2018/INPR), l’Organo di revisione dell’ente locale “da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall’altro, assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (l’ente locale) bensì nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’ente. Depone in tal senso, la disposizione dell’art. 239 del TUEL, che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all’organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento”.
Il mancato invio dei questionari configura il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce, pertanto, grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 116/2020/PRSP).
La Corte ha anche ricordato che, ai sensi dell’art. 240 del TUEL, i revisori degli Enti Locali rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; inoltre, come evidenziato anche dalla giurisprudenza, l’art. 239 del TUEL ha
sancito un “necessario” rapporto di collaborazione fra controllore interno (organo di revisione) ed esterno (Corte dei conti), individuando tale organo quale principale referente della magistratura contabile nell’esercizio delle funzioni di controllo e rendendolo partecipe dell’esercizio delle stesse con una fondamentale funzione ausiliaria e di supporto (Corte Cost., sentt. n. 179/2007 e n. 198/2012).
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