Il fatto
Lo schema delle spese di rappresentanza deve essere compilato, in modo conforme alle indicazioni del d.m. 23/05/2012, da parte del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall’organo di revisione economico finanziario. I giudici contabili oltre a censurare il mancato invio entro dieci giorni dalla data di approvazione del conto consuntivo, hanno rilevato che nonostante il sollecito, l’ente locale nulla ha trasmesso a tale fine.
La censura del Collegio contabile
Evidenzia in via preliminare i giudici contabili come, l’art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, preveda che «le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000» e che tale prospetto deve essere «trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti» e «pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale».
Nel caso di specie, si sarebbe in presenza di una violazione di legge, mancanza accentuata dal ripetersi della violazione anche nell’anno precedente. Pertanto, l’ente è formalmente stato richiamato, in vista dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2022, ad assicurare, anche nel caso in cui non abbia sostenuto alcuna spesa a tale titolo, il puntuale rispetto degli obblighi di allegazione al rendiconto, pubblicazione sul proprio sito istituzionale e invio alla Sezione del prospetto sulle spese di rappresentanza.
Inoltre, in ragione del rilievo contenuto nella presente deliberazione, l’ente dovrà pubblicare la stessa sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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