Il successivo comma 4 dell’art. 5 dispone, tra l’altro, che, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, la competenza ad esercitare il predetto controllo sia della sezione regionale di controllo. La novella normativa precisa ancora che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l’Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione. Sempre il comma 4 puntualizza che la segreteria della Sezione competente deve trasmettere il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’Amministrazione interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale.
Va, altresì, data opportuna evidenza al fatto che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’Amministrazione pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità a tali motivazioni nel proprio sito internet istituzionale.
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Friuli Venezia Giulia, nella delib. n. 22/2023/PASP, depositata lo scorso 5 maggio, la legge sulla concorrenza ha, quindi, introdotto una tipologia nuova e peculiare di controllo che, ai fini interpretativi, deve essere ragionevolmente e utilmente ricondotta da un lato, alla scelta del Legislatore di introdurla nell’ordinamento attraverso un’integrazione di un articolo del TUSP, dall’altro alle peculiari funzioni di controllo costituzionalmente intestate alla Corte dei conti e riconducibili, in generale nel contesto attuale, al perseguimento della sana gestione finanziaria.
Come evidenziato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella deliberazione relativa alla questione di massima n. 16 del 2022, si tratta di un controllo (e non di una forma di attività consultiva nonostante l’utilizzo legislativo del termine “parere”) che si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi della procedura di acquisizione, la prima pubblicistica, volta alla determinazione della volontà di acquisire la veste di socio, e la seconda di matrice privatistica destinata a dare attuazione alla decisione attraverso gli strumenti di diritto societario, con il chiaro intento del Legislatore di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’Amministrazione in una fase antecedente a quella attuativa, in ragione delle rilevanti conseguenze in termini di oneri che possono scaturire dalla nascita di un nuovo soggetto societario.
Gli interventi del Legislatore in materia di società partecipate possono essere inquadrati nel novero delle politiche di spending review, con un chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di una riduzione del loro costo per i bilanci pubblici (Corte Costituzionale, sent. n. 194/2020). Il TUSP, infatti, punta a contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte Costituzionale, sent. n. 86/2022). È alla luce di tale inquadramento che assumono pieno significato le disposizioni dell’art. 5 TUSP le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell’atto dispositivo della partecipazione, sottoponendolo all’esame della Corte dei conti prima dell’attuazione dello stesso, proprio per intercettare tempestivamente eventuali criticità, dando così maggiore incisività ed efficacia a quelle valutazioni che, diversamente, potrebbero emergere successivamente in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP
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