Il fondo di solidarietà comunale consiste in un trasferimento perequativo senza vincoli di destinazione

8 Giugno 2023
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Il fondo di solidarietà comunale (FSC) è un trasferimento dello Stato ai Comuni, di parte corrente, annuale e ripetitivo.

Il FSC è alimentato dai Comuni stessi con una parte di gettito dell’IMU e della TASI; in pratica i Cittadini versano ogni anno allo Stato l’IMU e la TASI tramite i propri pagamenti con modello F24. Quindi, tutto il gettito confluisce nel bilancio dello Stato, che lo ridistribuisce ai Comuni, in parte direttamente (accrediti diretti dall’Agenzia delle Entrate) e in parte indirettamente tramite il FSC.

Il FSC è destinato a scopi di solidarietà: i Comuni con minore capacità fiscale ricevono più risorse dal FSC.

Il FSC è ripartito con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato, sia di perequazione, in un’ottica di progressivo abbandono della spesa storica.
I criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, sono basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, come stabilito dall’art. 119, terzo comma, Cost., e come declinato dal legislatore ordinario nella regola generale di cui all’art. 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La perequazione prevede l’assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030.

La legge delega sul federalismo, all’art. 13, comma 1, lettera a), L. 42 del 2009, prevedeva che l’ammontare del fondo perequativo degli enti locali per le funzioni fondamentali avrebbe dovuto essere determinato senza «introdurre vincoli di destinazione di sorta» e fissato «in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province».

Anche la Corte Costituzionale ha più volte ribadito il divieto di istituire fondi generali di finanziamento dei Comuni a carattere vincolato, nonché affermato la necessità del finanziamento integrale delle funzioni attribuite agli stessi, sottolineando il principio della tipicità degli strumenti perequativi di cui al terzo e al quinto comma dell’art. 119 della Costituzione.
Tuttavia, con la legge di bilancio dell’anno 2021, L. 30/12/20, n. 178 e con la successiva legge di bilancio dell’anno 2022, L. 30/12/21, n 234, si rileva un cambio di rotta del Legislatore in quanto, seppur inizialmente in minima parte, prevede, all’interno del FSC, vincoli di destinazione specifici e apposite certificazioni annuali rivolte a verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Trattasi quindi di un profondo cambio di strategia governativa che, un po’ alla volta, è in grado di minare la natura stessa del FSC, inteso fin dall’origine, quale trasferimento erariale generico rivolto a finanziare indistintamente le spese correnti dei Comuni. Infatti, così facendo sempre più quote del FSC vengono “agganciate” a obiettivi specifici di potenziamento di taluni servizi, con la sanzione del recupero forsozo in caso di inadempienza.
Aumenta peraltro la complessità gestionale e, di conseguenza, diminuisce l’autonomia di bilancio degli enti territoriali.

Consulta l’articolo correlato: FSC: la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale

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