Il comma 1-ter dell’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, norma attualmente in vigore, prevede che, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazioni di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.
La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 169/2023, depositata lo scorso 25 maggio, ha stigmatizzato il comportamento del Comune che, pur in assenza di restituzioni di sorte capitale effettuate nell’esercizio, non previste né dal piano ammortamento né dalla norma, ha applicato, a titolo di utilizzo avanzo di amministrazione, l’intero importo del FAL registrato a carico del risultato di amministrazione 2020, con iscrizione di una somma di pari importo fra le previsioni di spesa (Titolo 4 – Missione 50 – Programma 2). Secondo i giudici contabili, tale modalità di contabilizzazione, oltre a non essere coerente con i previsti termini di restituzione della somma alla Cassa Depositi e Prestiti, non rispetta la vigente normativa in materia.
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