La corretta imputazione dell’entrata per i contributi a rendicontazione

15 Giugno 2023
Modifica zoom
100%
Viola la normativa prevista dai principi contabili l’ente locale che, a fronte dei contributi ricevuti ma soggetti a rendicontazione, imputa le relative entrate nel primo esercizio anziché imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione. La Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.85/2023) ha, pertanto, sollecitato l’ente ad aderire al principio contabile di cui al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

Il fatto

A fronte della richiesta della provenienza dei residui attivi del titolo IV l’ente ha precisato che essi riguardavano nella quasi totalità i contributi regionali/ministeriali che finanziano opere pubbliche soggette a rendicontazione.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili hanno ricordato come, in base a quanto previsto dal punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato. Ciò significa che l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione. Il Comune, quindi, imputando tutte le relative entrate al primo esercizio, non ha rispettato il principio contabile. Tale principio contabile, del resto, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. Diversamente operando – vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa. Anche una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato pur neutralizzando un effetto espansivo, tuttavia, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:
a) da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL;
b) dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio) attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse) correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).
A tal fine l’ente si è impegnato entro la fine dell’esercizio 2023 a riscrivere correttamente le relative partite contabili.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento