a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;
c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli
enti partecipanti alla convenzione medesima;
e) comuni con segretario titolare non convenzionato.
Sulla base delle istanze presentate dai singoli comuni in modalità digitale attivata sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla elaborazione di una graduatoria attraverso l’applicazione dei criteri di cui all’art. 4 del provvedimento.
Il contributo è attribuito per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse, attribuite secondo l’ordine di graduatoria.
Consulta il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 maggio 2023
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