Responsabilità tra ente e funzionario per mancata regolarizzazione dell’impegno nella procedura di somma urgenza

19 Giugno 2023
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Le disposizioni legislative hanno previsto una copertura alla spesa sostenuta dall’impresa, in presenza di lavori ordinati dall’ente di somma urgenza, in caso di mancata conclusione del procedimento da parte dell’ente locale. In questo caso si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati ponendo a carico dell’ente pubblico un’obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, con la sola esclusione del profitto dell’imprenditore affidatario dei lavori. Sono queste le conclusioni della Cassazione (Ordinanza n.9563/2023) che ha riformato la sentenza della Corte di appello.

Il fatto

Un’impresa ha eseguito lavori di somma urgenza ordinati da una Regione ma, in ragione del mancato completamento della procedura di spesa, non è stata pagata. Il giudice di primo grado e successivamente la Corte di appello, hanno respinto il decreto ingiuntivo proposto dall’impresa contro la Regione, sostenendo la mancata firma del dirigente competente e, soprattutto, la carenza dell’impegno di spesa prevedendo la normativa di somma urgenza la sua regolarizzazione in termini di spesa non verificatesi nel caso di specie. Avverso la decisione l’impresa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che, in caso di mancata copertura della spesa la conseguenza non sarebbe stata l’esonero totale della Regione dagli obblighi contrattuali ma la liquidazione delle spese per la parte dei lavori effettivamente realizzati e a tal fine rileva che il Responsabile unico del procedimento aveva valutato che le opere fossero state eseguite a regola d’arte. Inoltre, l’impresa ha sostenuto che, il verbale di dichiarazione di somma urgenza conteneva l’indicazione delle ragioni che giustificavano l’ ordine di esecuzione in regime di somma urgenza e l’individuazione specifica dei lavori e del loro costo e pertanto concretava gli elementi costitutivi della perizia contemplata dalla legge.

L’accoglimento del ricorso

Secondo i giudici di Piazza Cavour le eccezioni avanzate dall’impresa sono fondate. In via principale ha errato la Corte di appello nel considerare non valida la sottoscrizione del verbale in quanto non disposto per dal dirigente competente in sede conclusiva, dimenticando che l’approvazione del responsabile del procedimento, per lavori di somma urgenza, aveva natura finale e non preventiva. Nel caso di specie, infatti, il procedimento è stato sostanzialmente rispettato, avendo il caposervizio, appositamente delegato dalla stazione appaltante, provveduto ad approvare e autorizzare ex post i lavori ordinati dal responsabile del procedimento in regime di somma urgenza.
In merito alla mancata regolarizzazione dell’impegno di spesa, ricorda la Cassazione come l’art.191, comma 4, del TUEL disponeva che nel caso in cui vi fosse stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorreva, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che avevano consentito la fornitura. Tuttavia, le norme regolamentari dei lavori pubblici ha considerato espressamente l’ipotesi in cui non fosse intervenuta l’approvazione della stazione appaltante, con disposizione che deve essere estesa, a fortiori, all’ipotesi in cui l’approvazione intervenga ma non sia assunto l’impegno di spesa da parte dell’organo competente, ai sensi del citato art.191. La norma prevede che, qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati, proprio per evitare la lesione dell’affidamento incolpevole di un’impresa che intervenga secondo la procedura di legge, ad eseguire un’opera indifferibile nell’interesse pubblico, onde evitare che il mancato espletamento della procedura di approvazione e copertura della spesa la esponga a un ingiusto sacrificio che neppure potrebbe evitare proprio perché lavori di tal natura debbono essere eseguiti immediatamente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, qualora sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l’immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l’approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell’ente pubblico un’obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d’opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell’attività organizzativa), restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell’imprenditore affidatario dei lavori (Sez. 2, n. 1073 del 21.1.2016). Questa speciale responsabilità, fondata su di un’ipotesi tipizzata di arricchimento della Pubblica Amministrazione, si sovrappone a quella del funzionario ordinante ex art.191, comma 4, d.p.r. 267/2000, che risponde quindi correlativamente per la sola differenza.

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