Le modalità di redazione e di presentazione del documento unico di programmazione – DUP

20 Giugno 2023
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Il DUP, o documento unico di programmazione, costituisce uno dei più importanti strumenti di programmazione; ha carattere generale, è obbligatorio ed è presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, come indicato dall’art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla base del Tuel e del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2, gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio ;
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
h) le variazioni di bilancio;
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento .

Il DUP costituisce il presupposto per la successiva redazione del bilancio preventivo: infatti, “Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.” (art. 151, comma 1, Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Essendo un “presupposto” per la redazione al bilancio preventivo, il DUP deve essere redatto e presentato con largo anticipo. Vedasi Tar Bari, sent. 256/2023, che ha annullato il bilancio di previsione di un ente in cui Dup e preventivo sono stati approvati nella stessa seduta.
Il DUP è composto dalla Sezione strategica, della durata quinquennale pari a quella delle linee programmatiche (art. 46, comma 3, del Tuel), e dalla Sezione operativa di durata triennale pari a quello del bilancio di previsione finanziario (art. 164, del Tuel).

L’iter di presentazione e aggiornamento è indicato dall’art. 170 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
– entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio il DUP;
– entro il 15 novembre, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP.

Successivamente il DUP è approvato dall’Organo consiliare entro il 31 dicembre di ciascun anno, unitamente al bilancio preventivo in quanto ne costituisce un allegato obbligatorio, ai sensi degli artt. 151, comma 1, 170, 172 e 174 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce (vedasi punto 8 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118)

Il DUP presuppone la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 4.2, let.a), dispone: “Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL”.
Tale verifica è formalmente obbligatoria negli enti con più di 15000 abitanti nell’ambito del controllo strategico (art. 147ter del Tuel) e va, quindi, effettuata entro il 31 luglio, prima della presentazione del DUP.

Il termine di presentazione del Dup del 31 luglio, è stato definito non perentorio dalla Conferenza Stato – Città del 18/2/2016; in questa sede, è stato ribadito il carattere solo ordinatorio della scadenza del Documento Unico di Programmazione e, subito dopo, la Fondazione dell’ANCI (IFEL) ha avuto modo di precisare che la Conferenza ha formalmente riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo.
A seguito dell’art.9 bis, c.1, del DL 113/16, convertito nella L.160/16, non è più obbligatorio il parere dell’Organo di revisione sul DUP che la Giunta presenta al Consiglio, salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento di contabilità di ciascun Ente. Infatti, l’art.9 bis, c.1, del DL 113/16, sopprime le parole «ed alla relazione dell’organo di revisione» all’articolo 174, comma 1 del Tuel, che dispone in tema di approvazione degli schemi di bilancio e del DUP.

Gli schemi del DUP sono allegati al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118
Il DUP, in qualità di documento unico di programmazione, approva, senza necessità di ulteriori deliberazioni, altri strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Altre modalità sono indicate nel punto 8.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Il DUP trova continuità in un altro documento di programmazione il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) introdotto dall’art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80 (decreto reclutamento). Il PIAO è approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio preventivo.

L’art. 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132, dispone che il PIAO “assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria … che ne costituiscono il necessario presupposto”.

Riguardo ai contenuti del PIAO, la sezione “valore pubblico” fa diretto riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica (SeS) del Documento Unico di Programmazione (DUP), come definita dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Il Piao fa riferimento anche alla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, contenuta nella Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP), come definita dal Punto 8.2. del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

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