Nessuna indennità agli amministratori locali che sono parlamentari

22 Giugno 2023
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Non vi sono dubbi sulla gratuità della prestazione di coloro che ricoprono la carica di Parlamentare della Repubblica eletti quali consiglieri o amministratori locali. È questa la risposta della Corte dei conti per il Piemonte, contenuta nella deliberazione n.64/2023.

La domanda del Sindaco

Un Sindaco ha chiesto se l’Amministrazione comunale sia tenuta o meno a corrispondere l’indennità di funzione e/o i gettoni di presenza agli amministratori locali che ricoprano anche la carica di Parlamentare della Repubblica, ovvero se si deve ravvisare un’incompatibilità tra gli istituti in parola, anche alla luce dei numerosi interventi in materia di contenimento dei cd “costi della politica”, e conseguentemente se l’Amministrazione comunale sia tenuta al versamento degli oneri contributivi nel caso in cui l’Amministratore locale/Parlamentare si ponga in aspettativa lavorativa.

Sulla gratuità della prestazione

Secondo il Collegio contabile piemontese l’art.82, comma 8, del TUEL ha previsto che “la misura delle indennità di funzione (di norma spettanti a sindaci e assessori) e dei gettoni di presenza (che competono ai consiglieri comunali e provinciali) sia determinata “con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” nel rispetto dei criteri indicati nel comma medesimo. Il successivo art.83 sancisce che “I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo”. Pertanto, dal chiaro tenero letterale della normativa citata, nessuna indennità o altro emolumento può essere loro corrisposto. Nel caso in cui l’ente locale, per mero errore avesse erogato qualsiasi emolumento sarà obbligato al relativo recupero, trattandosi di somme indebitamente corrisposte.

Dalla gratuità della prestazione risulta evidente che il lavoratore dipendente in aspettativa per mandato parlamentare gode della contribuzione figurativa ai sensi dell’articolo 31 della L. n. 300/1970 e dell’articolo 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, nonché degli altri istituti previdenziali stabiliti a beneficio dei membri del Parlamento, e nulla deve a tale titolo essere corrisposto in termini previdenziali dall’ente locale.

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