I vincoli alla partecipazione plurima di un ente locale in aziende speciali

26 Giugno 2023
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Se è vero che le aziende speciali non sono inserite nel novero delle società partecipate con i relativi vincoli imposti dal Testo unico sulle partecipate (d.lgs. 175/2016), è altrettanto vero che esse soggiacciono ad altri vincoli e, in ogni caso, al principio di legalità il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa ossia del raggiungimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n.140/2023).

La richiesta di un Sindaco

La questione riguarda la possibilità da parte di un ente locale di poter partecipare a due Aziende speciali nell’ambito del settore dei servizi alla persona a carattere sociale. A dire del Sindaco, la costituzione di Aziende speciali dovrebbe essere fuori dai vincoli previsti dal Testo Unico delle Società Partecipate con ciò non vietando, in linea teorica la loro possibile costituzione.

I chiarimenti del Collegio contabile

Per i magistrati contabili, ferme le scelte autonome di ciascun ente che non sono sindacabili, non vi sono dubbi sull’esclusione delle Aziende speciali dal novero delle società soggette alle regole previste dal d.lgs. 75/2016. Tuttavia, anche la gestione delle Aziende speciali da parte di un ente locale resta soggetta al contenimento della spesa pubblica che impongano obblighi di razionalizzazione sovrapponibili a quelli previsti dal d.lgs. n. 175/2016 per le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in organismi in forma societaria. In merito ai vincoli di finanza pubblica, ricorda il Collegio contabile, come le Aziende speciali siano soggette all’obbligo di conformare la propria attività ai principi contabili generali di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ai criteri di efficacia, efficienza, economicità ed equilibrio economico (art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000), all’obbligo di accantonamento di un apposito fondo vincolato nel bilancio dell’ente partecipante in proporzione alla propria quota di partecipazione qualora l’azienda speciale consegua un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, o all’assoggettamento alla decurtazione dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione, in caso di conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti (art. 1, commi 551 e 554, L. 27 dicembre 2013, n. 147). In questo caso, spetta all’ente locale esercitare il potere di vigilanza verificare i risultati e gli equilibri economici della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali dell’unità fuori bilancio. Inoltre, la delega di funzioni e servizi pubblici alle aziende speciali assume rilievo nell’ottica del criterio di razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche (art. 20, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 175 del 2016), che, al fine di evitare la proliferazione di organismi strumentali, obbliga al riassetto delle partecipazioni detenute in società preposte ad attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o enti strumentali, di qualsivoglia forma e natura giuridica.

Pertanto, pur in assenza i un espresso divieto di legge rispetto alla partecipazione dell’ente locale a una pluralità di aziende speciali preposte allo svolgimento di attività similari, l’autonomia organizzativa dell’ente locale costituente soggiace pur sempre al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi precipitati dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In altri termini, il potenziale rischio dell’ente locale nella costituzione e gestione di una Azienda speciale, attesa l’autonomia imprenditoriale di cui gode quest’ultima, deve corrispondere a uno specifico e concreto pubblico interesse, la cui esistenza va specificamente motivata.

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