La vicenda
Alla domanda contenuta nel questionario circa la presenza di contenziosi e degli accantonamenti effettuati dall’ente, il responsabile finanziario e l’organo di revisione hanno dichiarato che non esistono contenziosi con la conseguenza che nessun accantonamento è stato effettuato del conto consuntivo. In particolare il responsabile finanziario ha dichiarato di aver attivato un controllo su tutti gli uffici comunali ed ha avvertito gli amministratori e da questa indagine non sono risultate cause (civili, penali e fiscali) in corso, con la conseguenza che non fosse necessaria alcuna deliberazione della Giunta ricognitiva dello stesso.
Le indicazioni del Collegio contabile
Nel prendere atto delle dichiarazioni contenute nelle risposte dell’ente, i magistrati contabili hanno evidenziato come, le verifiche espletate dall’Organo di revisione economico-finanziaria, attinenti l’entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso, che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza. Infatti, la descritta funzione di certezza, il cui mancato assolvimento genera oltretutto specifiche responsabilità, rilevanti anche ai fini dell’art. 148, comma 4, del TUEL secondo cui “le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”, ma anche ai fini penali, differisca ontologicamente da quella contemplata dal citato art. 239, lett. c), TUEL che invece concerne singoli atti, in ordine più specificamente alla “regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità”, in cui ,come detto, la legge consente che “l’organo di revisione svolga tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.”
Pertanto, a dire del Collegio contabile, la determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente tale da escludere un controllo a campione. In altri termini, la quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie.
Nel caso dell’ente, che ha dichiarato di non aver accantonato nulla per il fondo contezioso, è da considerarsi come criticità in quanto il caso di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatto oggetto di ricognizione da parte dell’Ente e monitorato dall’Organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità. Pertanto, in caso di possibili contenziosi, anche potenziali, la circostanza deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’Ente e monitorata dall’Organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità. In conclusione, non può che destare perplessità la circostanza dell’assenza di accantonamenti a fondo rischi attesa la dimensione dell’Ente e la doverosità dell’applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile: si rammenta a riguardo che la inosservanza di essi, lungi dall’essere una mera irregolarità, si riverbera sulla stessa rappresentazione del risultato di amministrazione, come coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio.
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